§ 4.4.11 - Legge regionale 5 giugno 1987, n. 32. - Disciplina degli
interventi di promozione delle attività produttive nelle materie di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 commercio
Data:05/06/1987
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programma promozionale regionale).
Art. 3.  (Soggetti che realizzano l'attività promozionale diretta).
Art. 4.  (Soggetti beneficiari dei contributi regionali).
Art. 5.  (Progetti promozionali pluriennali).
Art. 6.  (Domande di contributo per i progetti promozionali).
Art. 7.  (Contributi regionali per i progetti promozionali).
Art. 8.  (Iniziative promozionali).
Art. 9.  (Domande di contributo per le iniziative promozionali).
Art. 10.  (Contributi regionali per le iniziative promozionali).
Art. 11.  (Approvazione del Consiglio Regionale).
Art. 12.  (Commissione regionale).
Art. 13.  (Osservatorio regionale).
Art. 14.  (Diritti annuali).
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie).


§ 4.4.11 - Legge regionale 5 giugno 1987, n. 32. - Disciplina degli

interventi di promozione delle attività produttive nelle materie di competenza regionale.

(B.U. 17 giugno 1987, n. 24).

 

 

CAPO I

FINALITA', PROGRAMMA, SOGGETTI INTERESSATI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, nell'ambito delle materie di propria competenza e dei principi fissati all'articolo 4 dello Statuto, opera nel quadro della promozione delle attività produttive per la migliore collocazione dei prodotti piemontesi nel mercato interno ed estero. A tal fine svolge iniziativa di coordinamento intesa ad armonizzare i programmi ed i progetti dei soggetti pubblici e privati operanti nella materia a livello regionale.

 

     Art. 2. (Programma promozionale regionale).

     1. Il programma promozionale è strutturato in progetti ed iniziative, previsti o finanziabili per tipologia di intervento.

     2. Il programma promozionale deve essere strutturato in modo tale da rappresentare un elemento di obiettivo supporto per l'economia piemontese nel suo complesso o per singoli settori della stessa.

     3. La Regione realizza i propri progetti e iniziative promozionali avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 3, della presente legge. Può altresì concedere contributi per altri progetti e iniziative promozionali realizzati dai soggetti di cui al successivo articolo 4.

     4. Al fine di coordinare la spesa e i contributi regionali, la Regione elabora annualmente un programma promozionale che contiene:

     a) i progetti e le iniziative realizzati direttamente;

     b) l'entità dei finanziamenti regionali per l'erogazione dei contributi ai sensi della presente legge;

     c) l'entità dei finanziamenti regionali per l'erogazione dei contributi a sostegno delle attività fieristiche.

     5. Il programma promozionale regionale è approvato dalla Giunta Regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui si riferisce ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

     6. Con il medesimo atto è approvata la relazione a consuntivo del programma promozionale relativo all'anno precedente.

     7. L'estratto dei progetti e delle iniziative, realizzati direttamente all'estero dalla Regione, è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di raggiungere l'intesa con il Governo prevista all'articolo 4, secondo comma, del D.P.R. 616/77.

     8. Eventuali variazioni al programma sono deliberate, secondo le procedure di cui al quinto e settimo comma del presente articolo, almeno sessanta giorni prima della data di realizzazione dell'iniziativa o del progetto.

 

     Art. 3. (Soggetti che realizzano l'attività promozionale diretta).

     1. Per la realizzazione diretta dei progetti e delle iniziative di cui rispettivamente agli articoli 5 e 8 della presente legge, la Giunta Regionale, tenuto conto delle indicazioni di cui al quinto comma del presente articolo, si avvale di:

     a) Enti strumentali della Regione e società a partecipazione regionale;

     b) Enti e istituti pubblici operanti in materia;

     c) Centro Estero delle Camere di Commercio piemontesi.

     2. La Giunta Regionale potrà avvalersi altresì di soggetti ritenuti idonei e nell'ottemperanza di quanto disposto dalla L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, fatto salvo particolari soggetti ai quali altre leggi regionali o nazionali demandino specifici compiti relativi alle iniziative e ai progetti disciplinati dalla presente legge.

     3. Le convenzioni stipulate tra la Giunta Regionale e i soggetti di cui al primo comma in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, punto primo, della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, potranno prevedere anticipazioni erogabili anche al momento della stipulazione delle convenzioni stesse.

     4. Le stesse anticipazioni potranno essere erogate anche ai soggetti di cui al secondo comma previa garanzia fidejussoria a carico dei medesimi.

     5. Le Amministrazioni Provinciali sei mesi prima della data di approvazione del programma di cui all'articolo 2 trasmettono alla Giunta Regionale eventuali indicazioni inerenti i mercati ed i settori produttivi da privilegiare.

 

     Art. 4. (Soggetti beneficiari dei contributi regionali).

     1. Per sostenere i progetti e le iniziative di cui rispettivamente agli articoli 5 e 8 della presente legge, la Giunta Regionale può concedere contributi a:

     a) Enti pubblici e società a partecipazione regionale;

     b) Centro Estero delle Camere di Commercio piemontesi;

     c) organismi associativi di promozione dell'artigianato;

     d) associazioni riconosciute di produttori agricoli ai sensi delle vigenti leggi;

     e) consorzi di tutela, costituiti ai sensi delle vigenti leggi, enoteche regionali e botteghe del vino istituite ai sensi della L.R. 12 maggio 1980, n. 37;

     f) imprese artigiane singole, associate o consorziate ai sensi dell'articolo 6, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

     g) cooperative agricole e loro consorzi, semprechè iscritte nel registro prefettizio, sezione agricoltura;

     h) imprese agricole singole e associate.

     2. I contributi previsti per la realizzazione di progetti promozionali di cui al successivo articolo 5, possono essere concessi anche a consorzi o società consortili, appositamente costituiti per la realizzazione di progetti promozionali relativi all'artigianato e all'agricoltura, con la partecipazione di Enti locali, Enti strumentali della Regione, società a partecipazione regionale, istituti di credito, società finanziarie e assicurative, associazioni di categoria, imprese agricole e artigiane, consorzi di imprese, società di marketing e di servizi promozionali.

 

 

CAPO II

PROGETTI PROMOZIONALI

 

     Art. 5. (Progetti promozionali pluriennali).

     1. I progetti sono strumenti per la programmazione pluriennale dell'attività promozionale ed operano per settori merceologici e per aree di mercato.

     2. Sono finalizzati alla penetrazione stabile in uno o più mercati per un prodotto od un insieme di prodotti omogenei tra loro, con investimenti a medio termine.

     3. Prevedono la realizzazione, nell'arco di almeno un triennio, di una serie di interventi organici e coordinati tra loro e sulla base di appropriate analisi di mercato.

     4. Si realizzano con l'intervento diretto, organizzativo e finanziario delle imprese interessate.

 

     Art. 6. (Domande di contributo per i progetti promozionali).

     1. I soggetti di cui all'articolo 4, della presente legge presentano le domande di contributo per i progetti di cui al precedente articolo 5 entro il 30 maggio dell'anno precedente a quello in cui il progetto viene avviato.

     2. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione atta a consentire la valutazione del progetto, delle imprese, del prodotto, del mercato e del quadro finanziario di riferimento.

     3. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'approvazione delle linee promozionali di cui al successivo articolo 12, definisce, con deliberazione, i dati della domanda e la documentazione allegata tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti di cui al primo comma.

 

     Art. 7. (Contributi regionali per i progetti promozionali).

     1. I contributi per i progetti di cui all'articolo 5 della presente legge possono essere concessi nella misura massima dell'80% della spesa ammessa. I contributi regionali possono sommarsi a quelli di altri Enti pubblici a qualsiasi titolo erogati, purché non venga in ogni caso superato complessivamente l'80% della spesa ammessa.

     2. Tali contributi sono erogati in quote annuali rapportati al costo delle iniziative realizzate nell'anno.

     3. Le quote annuali sono erogate:

     a) per il primo anno a fronte di documentazione da cui risulti che il progetto è stato avviato;

     b) per gli anni seguenti entro un mese dalla presentazione del rendiconto relativo alle sezioni di progetto attuate nell'anno precedente.

     4. In caso di interruzione o di mancata realizzazione del progetto o di parte di esso, il soggetto organizzatore è tenuto alla restituzione del finanziamento erogato, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento.

     5. Qualora la mancata realizzazione del progetto o di parte di esso dipenda da causa non imputabile al soggetto organizzatore, la restituzione del finanziamento erogato è limitata al solo capitale.

     6. I contributi ai soggetti di cui all'articolo 4, secondo comma, della presente legge possono essere concessi, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, solo a fronte di documentati rapporti contrattuali stipulati tra il soggetto organizzatore e le imprese artigiane o agricole aderenti al progetto.

 

 

CAPO III

INIZIATIVE PROMOZIONALI

 

     Art. 8. (Iniziative promozionali).

     1. Le iniziative si connotano come tali in quanto hanno valenza annuale, agiscono per uno o più prodotti omogenei tra loro e non sono rapportabili ai progetti promozionali di cui al precedente articolo 5; sono comunque limitate a:

     a) studi e indagini;

     b) attività informative e di formazione;

     c) missioni e partecipazione a manifestazioni fieristiche;

     d) supporto alla commercializzazione;

     e) marchi di qualità.

 

     Art. 9. (Domande di contributo per le iniziative promozionali).

     1. I soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge presentano le domande di contributo per le iniziative di cui al precedente articolo 8, sessanta giorni prima della loro realizzazione.

     2. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione atta a consentire la valutazione dell'iniziativa, del prodotto, del mercato e del quadro finanziario di riferimento.

     3. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'approvazione delle linee promozionali di cui al successivo articolo 11, definisce, con deliberazione, i dati della domanda e la documentazione allegata tenendo conto della tipologia, delle iniziative e dei soggetti di cui al primo comma.

 

     Art. 10. (Contributi regionali per le iniziative promozionali).

     1. I contributi per le iniziative di cui all'articolo 8 della presente legge possono essere concessi nella misura minima del 50% della spesa ammessa, per non più di tre annualità. I contributi regionali possono sommarsi a quelli di altri Enti pubblici a qualsiasi titolo erogati, purché non venga in ogni caso superato complessivamente il 60% della spesa ammessa.

     2. Tali contributi sono erogati dietro presentazione del rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite, corredato da una relazione illustrativa sull'iniziativa e dall'elenco delle imprese interessate.

 

 

CAPO IV

APPROVAZIONE, COMMISSIONE REGIONALE, NORME FINANZIARIE

 

     Art. 11. (Approvazione del Consiglio Regionale).

     1. Le linee direttrici promozionali, i criteri di valutazione dei progetti e delle iniziative e gli indirizzi regionali di politica fieristica, adottati dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 12, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. (Commissione regionale).

     1. La Giunta Regionale, nell'elaborare le linee direttrici promozionali di riferimento e gli indirizzi regionali di politica fieristica, per l'impostazione dei programmi annuali, dei criteri per la valutazione dei progetti e delle iniziative regionali promozionali, nonché per la concessione di contributi previsti a sostegno dell'attività fieristica, si avvale di una Commissione tecnica appositamente istituita dalla Giunta Regionale, composta da cinque membri scelti tra qualificati esperti in materia e nominati dalla Giunta Regionale, da tre funzionari regionali esperti in materia di agricoltura, artigianato e fiere, nominati dalla Giunta Regionale, e da un esperto designato dal Ministero per il Commercio con l'Estero. Le funzioni di coordinamento sono svolte da uno dei funzionari regionali, incaricato dall'Assessore competente in materia.

     2. I compensi spettanti ai membri della Commissione saranno calcolati ai sensi della L.R. 2 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni.

     3. La Commissione funziona con la presenza di almeno la metà dei membri previsti.

     4. La Giunta Regionale può avvalersi altresì del contributo propositivo delle Province, della Commissione regionale per l'artigianato, della Commissione consultiva di cui alla L.R. 63/78, delle Associazioni di categoria, delle Camere di Commercio, dei Centri fieristici, degli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore fieristico-promozionale e informa periodicamente sulla propria attività il Comitato regionale consultivo, di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 818/78, istituito presso l'I.C.E. regionale.

 

     Art. 13. (Osservatorio regionale).

     1. La Giunta Regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, propone all'approvazione del Consiglio Regionale un progetto per la creazione di un osservatorio regionale, volto a individuare i settori economici da promuovere sui mercati e rientrati nell'ambito delle competenze regionali.

 

     Art. 14. (Diritti annuali).

     1. La Giunta Regionale concerta con le Camere di Commercio l'utilizzo dei fondi, di cui all'articolo 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 51, destinati ad attività promozionali e derivati dai diritti annuali versati dalle imprese artigiane singole o consorziate.

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie).

     1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 il seguente nuovo capitolo: «Spese per progetti e iniziative promozionali realizzati direttamente».

     2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 7 e 10, vengono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 i seguenti nuovi capitoli: «Contributi per progetti e iniziative promozionali a sostegno del settore primario» e «Contributi per progetti e iniziative promozionali a sostegno degli altri settori».

     3. Le spese di funzionamento della Commissione, stimate in lire 5.000.000 annui, sono a carico della Regione e verranno imputati sul capitolo di spesa 1900.

     4. La dotazione finanziaria dei tre capitoli della spesa, di cui al primo e secondo comma, sarà annualmente definita dalla legge di approvazione del bilancio di previsione.