Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.4 commercio |
Data: | 30/10/1979 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. (Definizione). |
Art. 2. (Funzione dei mercati). |
Art. 3. (Programmazione). |
Art. 4. (Istituzione e riconoscimento). |
Art. 5. (Gestione). |
Art. 6. (Costruzione, ampliamento, ammodernamento e rilocalizzazione). |
Art. 7. (Ridimensionamento, soppressione e unificazione). |
Art. 8. (Aree complementari e aree protettive). |
Art. 9. (Commissione Regionale). |
Art. 10. (Regolamenti). |
Art. 11. (Commissione di mercato). |
Art. 12. (Direttore di mercato). |
Art. 13. (Uffici e servizi). |
Art. 14. (Bilanci e relazioni sull'attività). |
Art. 15. (Corrispettivi e tariffe). |
Art. 16. (Operatori agli acquisti e alle vendite). |
Art. 17. (Concessione dei posteggi e dei magazzini). |
Art. 18. (Disciplina degli operatori). |
Art. 19. (Vigilanza). |
Art. 20. (Provvedimenti disciplinari). |
Art. 21. (Norma transitoria). |
§ 4.4.5 - Legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62. [1]
Disciplina dei mercati all'ingrosso.
(B.U. 6 novembre 1979, n. 45).
Art. 1. (Definizione).
I mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti alimentari freschi, conservati o trasformati, comprese le bevande, nonché dei prodotti della caccia, della pesca e degli allevamenti, del bestiame, dei foraggi e mangimi, dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi sono disciplinati dalla presente legge.
Per mercati all'ingrosso si intendono le aree - comunque attrezzate ed organizzate - nelle quali più operatori alle vendite, anche per limitati periodi stagionali, si incontrano abitualmente con più operatori agli acquisti ed a questi pongono in vendita, vendono o trasferiscono a qualunque titolo le merci di cui al comma precedente.
I mercati all'ingrosso situati in aree caratterizzate dalle attività produttive, nei quali l'offerta viene esclusivamente o prevalentemente effettuata dai produttori senza intermediazione, sono definiti «mercati alla produzione»
Art. 2. (Funzione dei mercati).
I mercati disciplinati dalla presente legge hanno la preminente e permanente funzione di sviluppare e sostenere le attività commerciali atte a soddisfare le esigenze delle collettività e a tutelarne gli interessi.
Nei modi e nei tempi previsti dalla presente legge e dal regolamento tipo di cui all'articolo 10, nonché secondo le relative istruzioni ed indicazioni della Giunta regionale, gli enti gestori ed istitutori dei mercati hanno la funzione, coinvolgendo e responsabilizzando tutte le categorie interessate di:
a) concorrere ad una attenta e rigorosa difesa della salute;
b) contribuire all'orientamento e alla razionalizzazione delle produzioni e dei consumi;
c) migliorare le tecniche di approvvigionamento e concorrere alla eliminazione di situazioni e cause che determinano l'ingiustificato aumento di costi e di prezzi;
d) promuovere l'associazionismo nei settori direttamente interessati all'attività del mercati secondo fini e con metodi di valido contenuto economico-sociale;
e) realizzare il maggior rendimento ed il miglior utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, assicurando la funzionalità di uffici e servizi ed ogni possibile snellimento burocratico affinché gli operatori siano indotti a preferire i mercati ad altre sedi di attività;
f) favorire il rapporto diretto fra produzione e distribuzione al consumo;
g) favorire, ove opportuno, la concentrazione nei mercati del commercio di vari prodotti di diversi settori merceologici, anche in comparti separati e con apposite strutture, agevolando la realizzazione di veri e propri mercati generali.
Art. 3. (Programmazione).
Nell'ambito del Piano Regionale di Sviluppo, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 9, predispone un piano di settore dei mercati all'ingrosso curandone in particolare la compatibilità con il relativo piano nazionale, se esistente, ed il coordinamento con le esigenze interregionali,
Il piano è soggetto all'approvazione secondo le norme della legge regionale 19.8.1977, n. 43 e si articola:
a - nella individuazione e nella valutazione delle esigenze relative alla produzione, al commercio ed al consumo dei prodotti di cui all'art. 1;
b - nelle analisi delle caratteristiche e della funzionalità dei mercati esistenti e delle strutture di commercializzazione dei prodotti di cui all'art. 1 esterne ai mercati all'ingrosso;
c - nella individuazione dei mercati che, per avvenuta o prevedibile espansione commerciale, ovvero per inadeguatezza dei servizi o delle strutture, necessitano di ammodernamenti, ampliamenti o rilocalizzazioni con individuazione altresì dei mercati che, per comprovate esigenze debbono essere ridimensionati, soppressi od unificati con altri mercati;
d - nella individuazione delle zone di insediamento, delle caratteristiche merceologiche e funzionali e delle strutture dei nuovi mercati.
Il Piano di Settore è attuato tramite gli interventi Previsti nel programma pluriennale di attività e di spesa e nel relativo bilancio pluriennale e annuale di previsione al sensi del Titolo III, legge regionale 19.8.1977, n. 43.
La determinazione degli elementi di carattere contabile e finanziario avviene secondo le norme della legge regionale 14.3.1978, n. 12.
Il Primo Piano di Settore deve essere predisposto dalla Giunta regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. (Istituzione e riconoscimento).
L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso può essere assunta da:
a - società o consorzi, aventi personalità giuridica, costituiti da enti locali territoriali unitamente ad altri enti pubblici e Privati;
b - società o consorzi tra cooperative, associazioni ed organizzazioni aventi personalità giuridica costituite tra operatori del settore;
c - Comuni competenti per territorio.
Gli organi di amministrazione dei consorzi e delle società di cui alla lettera a - sono presieduti da un rappresentante degli enti locali territoriali; nell'ambito del consiglio di amministrazione, indipendentemente dal capitale versato, deve essere garantita la maggioranza dei componenti ai rappresentanti degli enti pubblici.
In osservanza delle previsioni del Piano di Settore, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 9, rilascia l'autorizzazione alla istituzione dei mercati all'ingrosso previa valutazione di una relazione tecnico-economica e di un progetto tecnico di massima.
E' istituito l'albo regionale dei mercati all'ingrosso; la iscrizione all'albo viene deliberata dalla Giunta regionale che provvede alla sua tenuta.
Sono riconosciuti mercati all'ingrosso a tutti gli effetti e Pertanto verranno iscritti all'albo regionale, i mercati esistenti o già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché presentino caratteri attuali di validità e funzionalità.
L'iscrizione di questi mercati avviene a seguito di una formale richiesta che i Comuni competenti per territorio devono obbligatoriamente inoltrare alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5. (Gestione).
I mercati all'ingrosso - esclusi quelli alla produzione - sono gestiti:
a - dai Comuni, anche con proprie aziende;
b - dai consorzi costituiti fra enti locali territoriali, mediante aziende consorziali;
c - da consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali ed altri enti pubblici o di diritto pubblico e cooperative ed associazioni di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di diritto privato.
In tal caso vale quanto stabilito al 2° comma del precedente art. 4;
d - da cooperative di soli operatori del mercato nel caso in cui non vi siano altre iniziative.
Nei casi di cui alle lettere b) e c) il Comune competente rilascia una apposita autorizzazione.
Nei casi di cui alla lettera d) il Comune competente autorizza la gestione con apposita convenzione.
I mercati alla produzione di cui al 3° comma dell'art. 1 della presente legge sono gestiti:
a - da cooperative, associazioni od organizzazioni aventi personalità giuridica, costituite tra produttori locali;
b - dai suddetti soggetti unitamente ad uno o più Comuni;
c - da consorzi di Comuni.
La gestione del mercati alla produzione è affidata dall'ente istitutore con scelta motivata in relazione ai principi ed alle finalità della Presente legge e tenuto conto della opportunità di coinvolgere nella gestione tutte le forme previste al comma precedente; tra l'Ente istitutore e l'Ente gestore si stipula una convenzione soggetta alla approvazione della Giunta regionale.
Le autorizzazioni e le convenzioni devono prevedere la durata e i casi di revoca delle stesse.
E' vietata ogni forma di subgestione.
La convenzione di cui al 4° comma e gli atti di autorizzazione sono depositati presso la direzione del mercato a disposizione di chi ne voglia prendere visione.
Art. 6. (Costruzione, ampliamento, ammodernamento e rilocalizzazione).
L'autorizzazione alla costruzione di nuovi mercati, all'ammodernamento alla rilocalizzazione ed all'ampliamento di quelli esistenti è concessa dalla Giunta regionale all'Ente istitutore o, su conforme indicazione dello stesso, all'Ente gestore, sentita la Commissione di cui al successivo art. 9, nell'ambito del Piano di Settore e sulla base di un progetto di massima.
La progettazione tecnica relativa è predisposta dall'ente istitutore o, su conforme indicazione dello stesso, dall'ente gestore ed è approvata dal Comune previo parere degli organi regionali competenti in materia di urbanistica, di opere pubbliche e di sanità.
Tale approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
Art. 7. (Ridimensionamento, soppressione e unificazione).
In applicazione del Piano di Settore la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 9, delibera il ridimensionamento la soppressione o la unificazione dei mercati, prescrivendo il termine entro il quale l'Ente istitutore è tenuto a provvedere.
Tale termine può essere eccezionalmente prorogato per comprovata esigenze.
Art. 8. (Aree complementari e aree protettive).
Il Comune competente può destinare aree contigue o prossime al mercato per l'insediamento di aziende pubbliche o private che svolgono attività complementari a quelle del mercato stesso e finalizzate alle funzioni di cui al precedente art. 2.
Nelle aree complementari di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge e qualora le stesse non siano gestite direttamente dall'Ente istitutore, la gestione dovrà essere regolata da apposita convenzione in analogia a quanto previsto dal precedente art. 5.
Il Comune competente può creare intorno al mercato, per un raggio non superiore a due chilometri, un'area di protezione entro la quale non è consentita alcuna attività commerciale all'ingrosso dei prodotti trattati nel mercato.
Tale area deve essere comunque prevista nel caso di costruzione di nuovi mercati.
Art. 9. (Commissione Regionale).
Con provvedimento della Giunta regionale è istituita la Commissione regionale consultiva per i mercati all'ingrosso, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato e ripartita in due sezioni:
a - la sezione «dei prodotti alimentari» competente per i mercati all'ingrosso nei quali avviene il commercio di tutti i prodotti alimentari freschi, conservati o trasformati, comprese le bevande, nonché dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi;
b - la sezione «del bestiame» competente per i mercati all'ingrosso nei quali avviene il commercio del bestiame, dei prodotta della caccia, della pesca e degli animali di allevamento nonché dei foraggi e dei mangimi.
Entrambe le sezioni sono composte dai seguenti membri:
a - quattro rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI;
b - un rappresentante delle C.C.I.A.A. designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio;
c - cinque esperti nominati dal Consiglio regionale di cui due designati dalla minoranza.
Della sezione «prodotti alimentari» fanno inoltre parte:
d - cinque rappresentanti dei produttori agricoli di cui uno delle cooperative agricole di produzione ed uno delle associazioni di produttori riconosciute;
e - un rappresentante delle imprese di trasformazione;
f - cinque rappresentanti degli operatori all'ingrosso;
g - cinque rappresentanti degli operatori al dettaglio;
h - un rappresentante dei facchini;
i - tre rappresentanti dei consumatori.
Della sezione «del bestiame» fanno inoltre parte:
d - tre rappresentanti degli allevatori, di cui uno delle cooperative di produzione;
e - tre rappresentanti degli operatori all'ingrosso;
f - tre rappresentanti degli operatori al dettaglio;
g - un rappresentante dei paratori;
h - due rappresentanti dei consumatori.
I rappresentanti dei consumatori sono designati, per ciascuna sezione merceologica, dai sindacati più rappresentativi dei lavoratori.
Gli altri membri sono designati, per ciascuna sezione merceologica, dalle organizzazioni di categoria e dai sindacati più rappresentativi.
Le designazioni debbono essere effettuate entro due mesi dalla data di richiesta; in caso di mancata designazione la Giunta regionale provvede provvisoriamente alla stessa.
La Commissione si riunisce, di regola per sezioni.
Alle riunioni della Commissione partecipano, senza diritto di voto, almeno un direttore di mercato, un medico ed un veterinario dipendente da enti pubblici, designati dalla Giunta regionale.
Il Presidente della Commissione può chiamare a partecipare alle sedute gli Assessori competenti per materia, o loro delegati, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno.
Quando sono in discussione problemi di natura locale, il Presidente invita a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i rappresentanti dei Comprensori e dei Comuni interessati, qualora non siano membri della Commissione.
Il Presidente ha inoltre la facoltà di far partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, tecnici ed esperti delle singole materie nonché rappresentanti di altri enti, uffici ed organizzazioni.
La Commissione resta in carica per il periodo della legislatura e i suoi componenti possono essere riconfermati; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione.
La Commissione è convocata dal Presidente per propria iniziativa o su richiesta di almeno sette componenti della Commissione stessa.
La convocazione avviene mediante inviti contenenti l'ordine del giorno, che devono pervenire ai componenti della Commissione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della Regione nominato dal Presidente della Commissione.
I membri della Commissione che non partecipano alle riunioni, senza giustificato motivo per tre volte consecutive, vengono dichiarati decaduti e vengono immediatamente sostituiti.
Le sedute della Commissione Consultiva Regionale Mercati sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti [2].
Ai membri della Commissione ed alle persone invitate a partecipare ai lavori della stessa spetta un gettone di presenza ai sensi della L.R. 2.7.1976, n. 33.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono imputate al cap. 1900 del bilancio 1979 e, per gli anni successivi, al capitolo corrispondente dei relativi bilanci di previsione.
La Commissione, oltre all'adempimento dei compiti previsti della presente legge, è tenuta ad esprimere il proprio parere su tutte le questioni concernenti i mercati all'ingrosso che le vengono sottoposte dalla Regione o, per tramite di questa, dai Comuni e dagli enti istitutori e gestori dei mercati.
La Commissione viene obbligatoriamente convocata ogni anno per esaminare i bilanci e le relazioni sull'attività dei singoli mercati al fine di formulare proposte volte a rendere i mercati stessi più rispondenti alle funzioni di cui al precedente art. 2.
Art. 10. (Regolamenti).
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria, sottopone alla approvazione del Consiglio regionale un regolamento-tipo per ogni settore merceologico.
I Comuni competenti, sentito l'ente gestore e previo parere della Commissione di cui al successivo art. 11, devono provvedere all'emanazione del regolamento di mercato il quale si uniforma in linea di massima e compatibilmente con le esigenze particolari di ciascun mercato al regolamento-tipo di cui al comma precedente.
Per i mercati esistenti i Comuni devono provvedere all'emanazione del regolamento entro sei mei dalla pubblicazione del regolamento-tipo sul Bollettino Ufficiale della Regione, mentre per i mercati di nuova istituzione il regolamento deve essere emanato prima dell'inizio di ogni attività del mercato.
Ai sensi dell'art. 4 della
L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e di altri prodotti specificatamente indicati nel regolamento di mercato è pure soggetto all'osservanza del calendario delle festività e degli orari fissati per il mercato.
Il commercio di cui al comma precedente che si svolge nel territorio di Comuni sprovvisti di mercato deve essere disciplinato dall'autorità comunale con l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme del regolamento-tipo entro sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trascorsi inutilmente detti termini, si applicano, compatibilmente con la situazione del mercato locale, le norme del regolamento-tipo.
Le funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dai mercati sono esercitate dai comuni ai sensi dell'articolo 54, lett. e) del
I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di approvazione due copie del regolamento di mercato e di ogni atto relativo alla disciplina del commercio fuori mercato.
Art. 11. (Commissione di mercato).
Con provvedimento del Comune competente per territorio è istituita una Commissione di mercato con funzioni consultive del Comune, dell'ente istitutore e dell'ente gestore.
La composizione, la durata, il funzionamento e i compiti della Commissione di mercato sono fissati nel regolamento-tipo regionale.
La nomina e l'insediamento della Commissione deve avvenire prima dell'approvazione del regolamento di mercato.
Art. 12. (Direttore di mercato).
Al funzionamento del mercato è preposto un direttore nominato dall'ente gestore.
Il direttore assolve alle funzioni attribuitegli dalle leggi vigenti ed è tenuto a dare esecuzione alle disposizioni dell'ente gestore, degli organi sanitari e alle direttive regionali; in stretto rapporto con l'ente gestore assicura all'amministrazione regionale nonché ad ogni altro ufficio dello Stato e degli enti locali la più ampia collaborazione.
Il regolamento-tipo e i regolamenti dei singoli mercati indicano i requisiti e le modalità per la nomina del direttore, nonché i compiti specifici che allo stesso sono attribuiti.
Il direttore, in particolare provvede a sottrarre al commercio i prodotti non conformi alle norme igienico-sanitarie e collabora alla loro individuazione; organizza e dirige il servizio di controllo annonario, il servizio statistico e di rilevazione prezzi ed il servizio di informazione commerciale e alimentare e collabora a diffondere tutti i provvedimenti disciplinari adottati e tutte le condanne pronunciate a carico di chi si è reso responsabile di reati nella produzione, nella lavorazione e nel commercio dei prodotti in generale e di quelli alimentari in particolare.
Il personale dipendente dall'ente gestore e gli agenti di polizia municipale, distaccati dal Comune competente per territorio presso il mercato, devono attenersi alle istruzioni del direttore.
Art. 13. (Uffici e servizi).
I mercati devono essere dotati di uffici e di servizi adeguati alle esigenze dei settori merceologici ed all'importanza commerciale di ciascuno di essi.
I servizi sono gestiti dall'ente gestore e possono essere dati in concessione mediante apposita convenzione. La cessione del servizio da parte del concessionario non è consentita.
Nei mercati ove avviene il commercio all'ingrosso dei prodotti alimentari l'ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato, può organizzare e gestire un esercizio all'ingrosso a libero servizio (cash and carry) - riservato agli operatori - per la vendita in conto commissione di generi destinati all'alimentazione e di altri prodotti di largo consumo; l'ente gestore del mercato può affidarne la gestione ad operatori commerciali, preferibilmente associati.
L'utile della gestione del «cash and carry» è costituito dalla sola provvigione definita dall'ente gestore e calcolata sulla base dei prezzi di vendita determinati da coloro che conferiscono i prodotti.
Art. 14. (Bilanci e relazioni sull'attività).
La gestione economica e finanziaria dei mercati ha per obiettivo il raggiungimento del pareggio di bilancio, tenuto conto delle eventuali quote di ammortamento; in caso di perdita l'ente gestore prevede il perseguimento di tale obiettivo attraverso il progressivo equilibrio tra entrate e spese.
I Comuni competenti ed i soci delle società o dei consorzi di gestione possono concorrere alla copertura delle perdite; nel bilancio del mercato tali interventi devono risultare esplicitamente e singolarmente.
I bilanci dei mercati sono tenuti distinti e separati da altri eventuali bilanci dell'ente gestore, sono deliberati dall'ente stesso e approvati nei modi di legge e su di essi non gravano i costi dei servizi pubblici di vigilanza.
L'ente gestore provvede entro in mese di gennaio di ogni singolo anno alla approvazione del bilancio annuale di previsione, alla cui formazione concorrono con pareri e proposte i rappresentanti delle categorie interessate.
Copia dei bilanci di previsione deve essere inviata al Comune competente ed alla Giunta regionale.
Nel primo semestre di ogni anno l'ente gestore del mercato trasmette alla Giunta regionale e al Comune competente una copia del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente unitamente ad una dettagliata relazione sull'attività ed il funzionamento del mercato che evidenzi in particolare le situazioni o le tendenze negative esigenti interventi e provvedimenti correttivi.
I bilanci preventivi e consuntivi, formalmente approvati, sono esposti nel mercato per quindici giorni consecutivi.
Art. 15. (Corrispettivi e tariffe).
I corrispettivi di concessione dei posteggi, dei magazzini e di ogni altro locale del mercato nonché le tariffe dei vari servizi inclusi quelli dati in concessione - sono determinati dall'ente gestore, previo parere della Commissione di mercato e devono essere approvati ai sensi di legge.
A carico degli operatori e degli utenti del mercato non possono essere previsti altri oneri oltre quelli stabiliti dall'ente gestore secondo le modalità di cui al precedente comma.
Le tariffe relative ai servizi sono determinate in relazione ai costi di gestione ed alla esigenza di garantire il miglior funzionamento del mercato stesso.
Per un servizio non reso o reso solo in parte la corresponsione della tariffa non è dovuta o è dovuta proporzionalmente.
Art. 16. (Operatori agli acquisti e alle vendite).
Sono ammessi ad operare nei mercati:
a - per le vendite:
- i produttori singoli od associati;
- i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori;
- le imprese di trasformazione;
- gli enti di sviluppo;
- gli enti comunali di consumo;
b - per gli acquisti:
- i commercianti all'ingrosso e al dettaglio;
- i commissionari ed i mandatari;
- le imprese di trasformazione;
- i gruppi di acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
- le cooperative di consumo e le comunità;
- i gestori di ristoranti, degli alberghi, dei pubblici esercizi, delle mense e degli spacci aziendali nonché chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore;
- gli enti comunali di consumo.
L'ammissione degli operatori è autorizzata dal direttore del mercato.
Avverso il provvedimento di diniego l'interessato può ricorrere all'ente gestore che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo; nel caso di mercati alla produzione gestiti nelle forme previste dall'art. 5, 2° comma lettera a), il ricorso è inoltrato al Sindaco del Comune competente che decide entro lo stesso termine.
Il direttore rilascia all'operatore autorizzato un apposito tesserino munito di fotografia e completa di dati anagrafici e qualifica Professionale.
Nei mercati all'ingrosso sono ammessi agli acquisti anche i consumatori con le modalità previste nel regolamento-tipo regionale.
Art. 17. (Concessione dei posteggi e dei magazzini).
La concessione dei posteggi di vendita e dei magazzini di deposito o di lavorazione è disciplinata dal regolamento-tipo regionale.
L'ente gestore, previo parere della Commissione di mercato, determina il numero dei posteggi e i criteri per la formazione di una graduatoria dei richiedenti la concessione.
Ai sensi dell'art. 1 della
Nella concessione dei posteggi e dei magazzini riservati ai produttori ed alle imprese di trasformazione sono preferite le forme associative.
La disponibilità di posteggi e di magazzini vacanti, esclusi quelli riservati ai produttori, è resa nota dall'ente gestore mediante comunicati esposti in tutti i mercati del Piemonte e pubblicati da almeno un quotidiano locale.
I commercianti, i commissionari, i mandatari e gli astatori concessionari di posteggi che svolgono una attività inferiore a quella minima stabilita dal regolamento di mercato possono essere trasferiti in posteggi di capacità inferiore o privati della concessione stessa del posteggio.
Nei mercati all'ingrosso è consentita la presenza di ogni forma di associazionismo degli operatori al dettaglio anche mediante la concessione di magazzini di deposito, di distribuzione, di lavorazione, esclusa la vendita.
Art. 18. (Disciplina degli operatori).
Gli operatori, gli utenti e tutti coloro che per qualsiasi ragione frequentano i mercati devono attenersi alle disposizioni che, nell'ambito delle sue attribuzioni, sono impartite dal direttore di mercato.
I concessionari dei posteggi non possono porre in vendita né trasferire a qualunque titolo all'interno del mercato quei prodotti che sono stati loro ceduti o trasferiti a qualsiasi titolo da altri concessionari del mercato medesimo.
Nei posteggi riservati ai produttori e alle imprese di trasformazione, i concessionari - anche se abilitati al commercio - possono porre in vendita solamente la propria produzione.
I produttori e le imprese di trasformazione abilitati al commercio e assegnatari di posteggi riservati agli operatori commerciali, possono porre in vendita anche prodotti non di propria produzione.
I concessionari dei posteggi di vendita e chiunque introduce o ritira prodotti nei o dai mercati è tenuto a fornire all'ente gestore tutte quelle notizie che l'ente gestore stesso ritenga di acquisire, esibendo su richiesta la relativa documentazione; i dati riferiti ai singoli operatori sono soggetti al segreto d'ufficio.
Nei mercati è ammessa la vendita di prodotti a mezzo di asta pubblica nel rispetto delle disposizioni regolamentari.
Agli astatori è vietato svolgere qualsiasi altra attività commerciale all'interno del mercato.
Ai commissionari, ai mandatari ed agli astatori che operano nei mercati è riconosciuta una provvigione non superiore a quella stabilita dalla Giunta regionale previo parere della Commissione di cui al precedente art. 9.
Nella determinazione della provvigione si tiene conto dell'andamento dei costi di gestione, dei prezzi del prodotti con possibile intesa con le Regioni limitrofe al fine di evitare rilevanti differenze.
Art. 19. (Vigilanza).
La vigilanza sui mercati all'ingrosso è svolta dalla Giunta regionale in collaborazione con i Comuni competenti e sentita la Commissione regionale di cui al precedente art. 9 nell'ambito delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 51 del
Per i mercati alla produzione la Giunta regionale, espletati gli opportuni accertamenti, adotta, ove del caso, le necessarie prescrizioni nei confronti dell'ente gestore. In caso di inosservanza, sentita la Commissione regionale istituita con la presente legge, può disporre la revoca della gestione ovvero può nominare un commissario per la gestione straordinaria.
Il mandato del commissario non può superare i tre mesi, e si svolge nei limiti indicati nell'atto di nomina.
In caso di applicazioni e di inosservanze relative agli altri tipi di mercato all'ingrosso, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 9, ne dà comunicazione ai Comuni per l'adozione delle conseguenti misure.
Art. 20. (Provvedimenti disciplinari).
Nei confronti degli operatori e dei loro dipendenti, degli addetti ai servizi, nonché degli utenti del mercato che contravvengono alle norme della presente legge o del regolamento di mercato, salva l'applicazione delle leggi penali, sono previsti i seguenti provvedimenti:
a - diffida da parte del direttore di mercato;
b - sospensione di ogni attività del mercato, per un periodo massimo di tre giorni, disposta dal direttore di mercato;
c - sospensione da ogni attività del mercato, per un periodo massimo di tre mesi, disposta dall'ente gestore del mercato sentita la Commissione di mercato.
Il Comune può altresì adottare le sanzioni amministrative previste dagli artt. 106 e seguenti del t.u. della legge comunale e provinciale.
Durante il periodo di sospensione, i concessionari soggetti al provvedimento, pur potendo accedere ai propri uffici, che devono comunque restare chiusi al pubblico, non possono compiere alcuna operazione commerciale e devono comunque corrispondere all'ente gestore il corrispettivo per l'uso dei posteggi.
Nei casi espressamente previsti nel regolamento-tipo regionale, l'ente gestore - previa contestazione degli addebiti agli interessati - dispone la revoca della concessione dei posteggi.
Art. 21. (Norma transitoria).
La presente legge si applica anche ai mercati all'ingrosso esistenti alla data della sua pubblicazione e, dalla data di entrata in vigore, decadono le disposizioni di regolamento dei predetti mercati che risultino incomparabili con le norme in essa contenute.
Fino all'approvazione del piano di settore le autorizzazioni ed i provvedimenti di cui agli articoli 4, 6 e 7 vengono assunti dalla Giunta regionale sentita la Commissione di cui all'art. 9.
[1] Abrogata dall'art. 42 della
[2] Comma aggiunto dalla