§ 4.3.15 - L.R. 6 dicembre 2002, n. 31.
Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 industria
Data:06/12/2002
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Quote cedibili).
Art. 3.  (Modalità di alienazione).


§ 4.3.15 - L.R. 6 dicembre 2002, n. 31. [1]

Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni.

(B.U. 12 dicembre 2002, n. 50).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Al fine di operare una razionalizzazione del sistema delle partecipazioni regionali in società di capitali, la Giunta regionale è autorizzata a dismettere quelle partecipazioni azionarie che risultino, in ragione delle caratteristiche evidenziate all’articolo 2, strutturalmente inidonee a rappresentare un utile strumento di intervento in campo economico.

 

     Art. 2. (Quote cedibili).

     1. Sono suscettibili di cessione o di conferimento, le partecipazioni che si caratterizzano, anche disgiuntamente, per:

     a) non costituire il pacchetto azionario di riferimento;

     b) essere inferiori al 20 per cento del capitale sociale;

     c) non concorrere, in virtù di legami strutturali o contrattuali, alla formazione del capitale che detiene il controllo, indiretto o di fatto, della società.

     2. Qualora ricorrano i criteri indicati nel comma 1, la Giunta regionale è tenuta a illustrare, con relazione annuale al Consiglio, le ragioni dell’eventuale mantenimento delle partecipazioni regionali.

     3. Rimane in ogni caso esclusa la facoltà di alienare quote comprensive di titoli azionari emessi in occasione di operazioni di ricapitalizzazione deliberate nel triennio precedente.

     4. La Giunta regionale verifica preventivamente la scelta di dismissione con le altre amministrazioni pubbliche partecipanti alle stesse società o enti.

 

     Art. 3. (Modalità di alienazione).

     1. Le vigenti norme di legge regionale in materia contrattuale, in particolare la legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l’amministrazione dei beni e l’attività contrattuale della Regione), non si applicano all’alienazione delle quote di cui all’articolo 2.

     2. La Giunta regionale può procedere all’alienazione della partecipazione mediante trattativa privata diretta per un corrispettivo non inferiore al valore stimato, con perizia asseverata dal tribunale competente per territorio, da società o professionista incaricati.

     3. L’incarico di valutazione può ricomprendere anche l’assistenza operativa nella procedura di vendita ma il compenso e le modalità di pagamento devono essere previamente stabilite.

     4. Se la partecipazione da alienare è in una società a maggioranza pubblica deve essere riconosciuto un diritto di prelazione in favore dei soci pubblici.

     5. Non sono ammesse dilazioni nel pagamento del corrispettivo pattuito che deve, in ogni caso, intervenire al momento della girata dei titoli azionari.


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2007, n. 17.