§ 4.3.8 – L.R. 30 aprile 1996, n. 25.
Adesione al Centro estero Camere commercio piemontesi.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 industria
Data:30/04/1996
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Determinazione della quota associativa ed individuazione delle iniziative da affidare al Centro estero).
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.  (Norma transitoria).


§ 4.3.8 – L.R. 30 aprile 1996, n. 25. [1]

Adesione al Centro estero Camere commercio piemontesi.

(B.U. 8 maggio 1996, n. 19).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione Piemonte, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 4 dello Statuto ed in particolare allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale del Piemonte mediante l'accesso ed il rafforzamento della presenza delle imprese piemontesi sul mercato internazionale, aderisce in qualità di socio sostenitore al Centro estero Camere commercio piemontesi, di seguito denominato Centro estero, che svolge senza fini di lucro attività volte a favorire

l'internazionalizzazione delle imprese e dell'economia piemontese.

     2. L'adesione della Regione è finalizzata al sostegno delle attività istituzionali del Centro estero ed alla realizzazione di specifiche iniziative individuate dalla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1.

 

     Art. 2. (Determinazione della quota associativa ed individuazione delle iniziative da affidare al Centro estero).

     1. La Giunta Regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, sentita la competente Commissione consiliare, predispone un insieme di iniziative rientranti nell'ambito delle competenze regionali e coerente con le finalità del Centro estero, da svolgersi da parte del Centro estero stesso.

     2. L'ammontare della quota associativa annua, dovuta in dipendenza dell'adesione della Regione al Centro estero, è determinata, entro il mese di settembre di ciascun anno, dalla Giunta Regionale d'intesa con il Centro estero stesso.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di L. 1.500.000.000.

     2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1996 è conseguentemente istituito il capitolo «Adesione al Centro estero Camere commercio piemontesi» recante una dotazione in termini di competenza e di cassa di L. 1.200.000.000 nonché il capitolo «Iniziative da realizzare in collaborazione con il Centro estero Camere commercio piemontesi» con una dotazione di competenza e di cassa di L. 300.000.000, mediante prelievo dal fondo globale di cui al capitolo 15910.

     3. Per gli esercizi successivi l'ammontare degli stanziamenti verrà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 4. (Norma transitoria).

     1. In fase di prima applicazione della legge, le iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 2 vengono predisposte dalla Giunta Regionale entro il mese di giugno 1996 con uguale modalità.


[1] Legge abrogata dall’art. 6 della L.R. 13 marzo 2006, n. 13, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.