Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato |
Data: | 04/03/2002 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione del comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21). |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21). |
Art. 3. (Sostituzione del comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21). |
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 51 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21). |
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 63 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21). |
Art. 6. (Sostituzione commi 3 e 4 dell’articolo 64 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21). |
Art. 7. (Abrogazione di norme). |
§ 4.2.21 - L.R. 4 marzo 2002, n. 7. [1]
Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato) come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24.
(B.U. 7 marzo 2002, n. 10).
Art. 1. (Sostituzione del comma 4 dell’articolo 30 della
1. Al comma 4 dell’articolo 30 della
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 48 della
1. L’articolo 48 della
(Omissis).
Art. 3. (Sostituzione del comma 1 dell’articolo 50 della
1. Il comma 1 dell’articolo 50 della
(Omissis).
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 51 della
1. L’articolo 51 della
(Omissis).
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 63 della
1. L’articolo 63 della
(Omissis).
Art. 6. (Sostituzione commi 3 e 4 dell’articolo 64 della
1. Il comma 3 dell’articolo 64 della
(Omissis).
2. Il comma 4 dell’articolo 64 della
(Omissis).
Art. 7. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:
a) il capo III (Elezioni dei componenti artigiani delle Commissioni provinciali per l’artigianato) del titolo III della
b) il comma 7 dell’articolo 65 della
[1] Abrogata dall'art. 40 della