§ 4.2.21 - L.R. 4 marzo 2002, n. 7.
Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato) come modificata dalla legge regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato
Data:04/03/2002
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione del comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21).
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21).
Art. 3.  (Sostituzione del comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21).
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 51 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21).
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 63 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21).
Art. 6.  (Sostituzione commi 3 e 4 dell’articolo 64 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21).
Art. 7.  (Abrogazione di norme).


§ 4.2.21 - L.R. 4 marzo 2002, n. 7. [1]

Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato) come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24.

(B.U. 7 marzo 2002, n. 10).

 

Art. 1. (Sostituzione del comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21).

     1. Al comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato), come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24, le parole: “non oltre il 31 gennaio di ogni anno”, sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21).

     1. L’articolo 48 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Sostituzione del comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21).

     1. Il comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 51 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21).

     1. L’articolo 51 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 63 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21).

     1. L’articolo 63 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Sostituzione commi 3 e 4 dell’articolo 64 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21).

     1. Il comma 3 dell’articolo 64 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 4 dell’articolo 64 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

     a) il capo III (Elezioni dei componenti artigiani delle Commissioni provinciali per l’artigianato) del titolo III della l.r. 21/1997;

     b) il comma 7 dell’articolo 65 della l.r. 21/1997.


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 14 gennaio 2009, n. 1.