4.1.127 - L.R. 2 agosto 2006, n. 26.
Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:02/08/2006
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione della l.r. 35/1988)
Art. 2.  (Modifica della l.r. 11/2001)
Art. 3.  (Modifica della l.r. 17/1999)
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza)


4.1.127 - L.R. 2 agosto 2006, n. 26.

Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999.

(B.U. 4 agosto 2006, n. 31 - 2° Supplemento).

 

Art. 1. (Abrogazione della l.r. 35/1988)

     1. La legge regionale 4 luglio 1988, n. 35 (Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine) è abrogata.

 

     Art. 2. (Modifica della l.r. 11/2001)

     1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 7 bis. (Il direttore del consorzio)

     1. Qualora lo statuto del consorzio preveda la figura del direttore, il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato ed è incompatibile con cariche elettive pubbliche.

     2. L’incarico, qualora sia a tempo pieno, è incompatibile con ogni altra attività professionale.

     3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni, con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio.

Art. 7 ter. (Allevamenti di piccole dimensioni)

     1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, sono esonerati dall’obbligo di adesione gli allevamenti di piccole dimensioni, ferma restando la possibilità di usufruire del contributo di smaltimento, secondo le condizioni stabilite dal Consorzio con apposito regolamento. A tale scopo la Giunta regionale definisce l’entità dell’allevamento di piccole dimensioni.".

 

     Art. 3. (Modifica della l.r. 17/1999)

     1. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), sono aggiunte, in fine, le parole: “fatte salve le funzioni regionali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera l bis);”.

     2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 17/1999, è aggiunta la seguente:

     “l bis) intimazione ed eventuale successiva riscossione coattiva mediante iscrizione al ruolo delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare in applicazione del regime delle quote latte, previa conclusione, da parte delle province, della fase istruttoria con individuazione dei soggetti debitori e delle relative somme dovute.”.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.