§ 4.1.63 - Legge regionale 3 settembre 2001, n. 23.
Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e modifica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:03/09/2001
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi previsti).
Art. 3.  (Disposizioni attuative).
Art. 4.  (Modifiche al comma 4, dell'art. 5, della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11).
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 6.  (Norma sospensiva).


§ 4.1.63 - Legge regionale 3 settembre 2001, n. 23.

Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e modifica dell'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari".

(B.U. 12 settembre 2001, n. 37).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Piemonte con la presente legge si propone di assicurare la realizzazione di interventi straordinari diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), a completamento di quanto previsto dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

     2. A tale fine, in considerazione della specificità produttiva delle aziende zootecniche piemontesi, caratterizzata da razze, categorie merceologiche e modalità di allevamento che conferiscono ai prodotti caratteristiche di elevata qualità non adeguatamente salvaguardate dal d.l. 1/2001, convertito dalla l. 49/2001, la Regione interviene a favore delle aziende zootecniche piemontesi in modo da assicurare l'operatività delle stesse compromessa dal perdurare dell'emergenza di cui al comma 1.

 

     Art. 2. (Interventi previsti).

     1. Le misure previste sono destinate ad interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b) del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali.

     2. A tale fine, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 5, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere, in forma forfettaria, per i capi di bovini maschi e di vacche di razze da carne con età superiore a 20 mesi, presenti in stalla per almeno 5 mesi sul territorio della regione a decorrere dal 1° gennaio 2001, risultanti iscritti all'anagrafe zootecnica nazionale ed avendo a riferimento la consistenza di stalla esistente a tale data dichiarata dal produttore con autocertificazione.

 

     Art. 3. (Disposizioni attuative).

     1. L'entità dell'indennizzo è stabilita dalla Giunta regionale nella misura massima di lire 500 mila per capo.

     2. Ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), l'intervento viene attuato dalle Province secondo criteri, modalità e procedure stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Modifiche al comma 4, dell'art. 5, della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11). [1]

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa complessiva di lire 9 miliardi.

     2. All'onere relativo si fa fronte con l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, in termini di competenza e di cassa, avente la seguente denominazione: "Interventi per assicurare l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'emergenza nel settore zootecnico causata

dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali".

     3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione dei capitoli 15732 e 15733 per lire 2,5 miliardi di lire ciascuno e del capitolo 15910 per lire 4 miliardi di lire.

     4. L'elenco 4 è integrato dalla seguente voce: "Interventi per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causa BSE.".

 

     Art. 6. (Norma sospensiva).

     1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta a seguito del parere favorevole dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

 

 


[1] Modifica l'art. 5, comma 4, della L.R. 25 maggio 2001, n. 11.