§ 4.1.42 - Legge regionale 23 febbraio 1995, n. 18.
Scioglimento dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:23/02/1995
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Scioglimento dell'Ente.
Art. 2.  Trasferimento beni dell'Ente.
Art. 3.  Personale dell'Ente ed esercizio delle funzioni.
Art. 4.  Commissario liquidatore.
Art. 5.  Abrogazione di norme.
Art. 6.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.1.42 - Legge regionale 23 febbraio 1995, n. 18. [1]

Scioglimento dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte.

(B.U. 1 marzo 1995, n. 9).

 

Art. 1. Scioglimento dell'Ente.

     1. L'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) di cui alla legge regionale 24 aprile 1974, n. 12 (Istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte ) e successive modificazioni ed integrazioni, è sciolto a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge. Le relative competenze sono riassunte direttamente in capo alla Regione.

     2. All'E.S.A.P. subentra, in ogni rapporto giuridico sia di diritto pubblico che privato e sia quanto a diritti che per le obbligazioni, la Regione Piemonte.

 

     Art. 2. Trasferimento beni dell'Ente.

     1. Il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'E.S.A.P. è trasferito, con diritti ed oneri relativi sia principali che accessori, sia diretti che indiretti alla Regione Piemonte.

     2. Gli atti formali di trasferimento dei beni anzidetti e di quelli iscritti in pubblici registri, sono compiuti dal Commissario di cui all'articolo 4, entro il termine di durata del mandato commissariale.

 

     Art. 3. Personale dell'Ente ed esercizio delle funzioni.

     1. Il personale dell'E.S.A.P. è trasferito a far tempo dalla data indicata all'articolo 1 nel ruolo unico del personale della Regione Piemonte, con le qualifiche e le anzianità possedute all'atto di entrata in vigore della presente legge, e con la salvaguardia del trattamento economico acquisito. Nel caso in cui tale trattamento risulti superiore a quello della corrispondente qualifica regionale, la differenza viene mantenuta a titolo di «assegno ad personam» pensionabile e riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

     2. Il trasferimento dei dipendenti E.S.A.P. al ruolo regionale, ove determini il superamento dei contingenti numerici assegnati a ciascuna qualifica della dotazione organica regionale, provvisoriamente determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) comporta l'inserimento degli stessi in soprannumero, con contestuale automatica compensazione in riduzione, dell'eccesso verificatosi ogni qual volta si ponga in quiescenza un dipendente regionale di pari livello.

     3. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e della conseguente riorganizzazione dell'Ente, le attività in materia di sviluppo agricolo precedentemente svolte dall'E.S.A.P. sono individuate come qui di seguito indicate:

     a) concorrere all'attuazione di piani e programmi di sperimentazione agricola e di lotta fitopatologica, svolgendo attività di promozione, integrazione e coordinamento delle iniziative degli imprenditori agricoli singoli e associati; in via straordinaria, supplendo alla carenza di loro iniziative, promuovere e realizzare interventi volti alla migliore utilizzazione delle risorse agricole ed al miglioramento delle potenzialità produttive, sulla base di programmi e direttive della Regione;

     b) concorrere alla divulgazione delle innovazioni tecnologiche, sia di processo che di prodotto, con speciale riguardo a compiti di verifica e di valutazione degli impatti economico ed ambientale delle innovazioni stesse;

     c) svolgere ogni altra attività che con riferimento alle previsioni di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli Enti di sviluppo) e nel quadro dei compiti e delle finalità assegnate all'Ente, sia richiesta dal Consiglio e dalla Giunta Regionali;

     d) collaborare alla predisposizione e divulgazione, tramite il servizio televisivo pubblico e privato di programmi di informazione in materia agroalimentare e ambientale;

     e) svolgere funzioni di organismo di intervento fondiario ai sensi della legge n. 386/76;

e sono svolte dagli uffici e servizi individuati con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

     4. Il personale dell'E.S.A.P. che abbia conseguito il livello economico differenziato di cui all'articolo 35 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 (Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il triennio 1988-1990) conserva tale beneficio senza intaccare il numero dei livelli economici differenziati attribuibili dalla Regione Piemonte per il 1993 al proprio personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992.

 

     Art. 4. Commissario liquidatore.

     1. La Giunta Regionale nomina, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Commissario liquidatore dell'Ente, cui è affidato il compito di procedere:

     a) alla formalizzazione del trasferimento delle proprietà immobiliari dell'Ente;

     b) all'accertamento dei rapporti giuridici in essere fra l'E.S.A.P. e terzi ed alla loro risoluzione o, nel caso che questa non si renda realizzabile, al loro trasferimento in capo alla Regione;

     c) alla determinazione delle posizioni maturate dal personale dipendente ed alla comunicazione delle stesse alla Regione, ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti formali di trasferimento dei dipendenti E.S.A.P. nel ruolo unico dei dipendenti regionali;

     d) alla gestione ordinaria delle funzioni già attribuite al disciolto Ente, che non possano venire svolte direttamente e immediatamente dalla Regione;

     e) alla definizione di ogni controversia in essere sia con Enti o uffici pubblici che con privati, salvaguardando in ogni caso l'interesse della pubblica Amministrazione;

     f) alla redazione di una relazione finale sulla attività di liquidazione, da cui emergano chiaramente le attività compiute e quelle non ancora completate in sede di liquidazione.

     2. Il mandato assegnato al Commissario liquidatore cessa entro 180 giorni dalla nomina.

     3. Al Commissario liquidatore, funzionario regionale di 2° livello dirigenziale, non è riconosciuto alcun compenso, ma potrà essere esonerato dallo svolgimento delle ordinarie funzioni di competenza per il periodo di durata del commissariamento.

     4. Per lo svolgimento delle incombenze di liquidazione il Commissario liquidatore si avvale di personale, prevalentemente del disciolto Ente, individuato con deliberazione della Giunta Regionale, adottata su proposta degli Assessori al Personale e all'Agricoltura.

 

     Art. 5. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le leggi regionali 24 aprile 1974, n. 12, 26 maggio 1975, n. 35 e 25 ottobre 1977, n. 51 e l'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1979, n. 70.

 

     Art. 6. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 2008, n. 15.