§ 4.1.27 - Legge regionale 28 ottobre 1986, n. 43
Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:28/10/1986
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Definizione di animali esotici).
Art. 2.  (Vigilanza veterinaria).
Art. 3.  (Autorizzazione alla detenzione).
Art. 4.  (Autorizzazione al commercio).
Art. 5.  (Registrazioni di carico e scarico).
Art. 6.  (Commissione regionale).
Art. 7.  (Rilascio delle autorizzazioni).
Art. 8.  (Identificazione degli animali).
Art. 9.  (Vigilanza sui circhi equestri).
Art. 10.  (Vigilanza sui giardini zoologici stabili).
Art. 11.  (Sequestro cautelativo. Revoca delle autorizzazioni).
Art. 12.  (Sanzioni).
Art. 13.  (Regolamento di attuazione).


§ 4.1.27 - Legge regionale 28 ottobre 1986, n. 43 [1]

Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici.

(B.U. 5 novembre 1986, n. 44).

 

Art. 1. (Definizione di animali esotici).

     Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.

 

     Art. 2. (Vigilanza veterinaria).

     Gli animali di cui al precedente art. 1, detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla Unità Socio Sanitaria Locale competente per territorio.

     La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:

     - di carattere igienico-sanitario;

     - di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività;

     - di salvaguardia dell'incolumità delle persone.

 

     Art. 3. (Autorizzazione alla detenzione).

     I possessori di animali esotici di cui al precedente art. 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione ala detenzione al Sindaco del Comune in cui intendono detenerli, per il tramite del servizio veterinario della Unità Socio Sanitaria Locale territorialmente competente.

     La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentono la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'autorizzazione alla detenzione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

     La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al primo comma del presente articolo deve essere presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

     I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Sindaco, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

 

     Art. 4. (Autorizzazione al commercio).

     L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente articolo 1 sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge.

     La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della Unità Socio Sanitaria Locale territorialmente competente.

     L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

     In caso di cessazione dell'attività di cui al primo comma del presente articolo, dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.

     Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. (Registrazioni di carico e scarico).

     I commercianti e gli allevatori degli animali di cui al precedente art. 1 devono tenere un apposito registro di carico e scarico.

 

     Art. 6. (Commissione regionale).

     E' istituita presso l'Assessorato regionale alla Sanità una Commissione regionale, con la funzione di fornire direttive ed indicazioni per l'applicazione della presente legge alle diverse specie di animali esotici e di verificare l'uniforme attuazione degli adempimenti in tutto il territorio regionale.

     Alla Commissione spettano altresì i compiti indicati nei successivi artt. 7, 8 e 11.

     La Commissione è così composta:

     - il responsabile del servizio veterinario dell'Assessorato alla Sanità o suo incaricato;

     - un esperto in zoologia ed etnologia, individuato nell'ambito delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nel quadrante di volta in volta interessato per competenza territoriale;

     - un sanitario individuato fra i dipendenti dei Servizi veterinari delle Unità Socio Sanitarie Locali del quadrante di volta in volta interessato.

 

     Art. 7. (Rilascio delle autorizzazioni).

     Le autorizzazioni di cui ai precedenti art. 3 e 4 sono rilasciate dal Sindaco, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario della Unità Socio Sanitaria Locale competente per territorio, previo nulla osta della Commissione regionale di cui al precedente articolo.

     Nella fase istruttoria, spetta al servizio veterinario accertare:

     a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;

     b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone.

 

     Art. 8. (Identificazione degli animali).

     Per le esigenze di identificazione degli animali di cui al precedente art. 1, la Commissione regionale può, a seconda della specie, stabilire criteri e modalità per il riconoscimento (contrassegni inamovibili, indelebili od altro) e richiederne l'applicazione.

 

     Art. 9. (Vigilanza sui circhi equestri).

     I circhi equestri, i serragli ed i giardini zoologici viaggianti non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione di cui ai precedenti art. 3 e 4. Tuttavia, per consentire la vigilanza di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo di far pervenire all'Assessorato regionale alla Sanità, servizio veterinario, preventiva comunicazione del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli spostamenti sul territorio regionale.

 

     Art. 10. (Vigilanza sui giardini zoologici stabili).

     I gestori dei giardini zoologici stabili devono far pervenire, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, all'Assessorato regionale alla Sanità, servizio veterinario, ed ai Servizi veterinari delle Unità Socio Sanitarie Locali competenti per territorio, un rapporto annuale contenente l'indicazione del numero e della specie degli animali detenuti, degli arrivi e delle partenze degli animali, classificandone la provenienza o la destinazione, delle nascita e delle morti in cattività, degli standards di spazio relativi alle specie detenute e della qualità dell'assistenza veterinaria relativa ad ogni specie detenuta.

     Per quanto non previsto nel presente articolo riguardo ai giardini zoologici si rimanda al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954).

 

     Art. 11. (Sequestro cautelativo. Revoca delle autorizzazioni).

     La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e, previo parere conforme della Commissione regionale di cui al precedente art. 6, l'emissione, da parte del Sindaco, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima Commissione.

 

     Art. 12. (Sanzioni).

     I contravventori alla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative:

     - da L. 100.000 a L. 500.000 per la detenzione di animali esotici in assenza dei requisiti indicati dal precedente art. 2;

     - da L. 100.000 a L. 200.000 per la detenzione di animali esotici senza l'autorizzazione di cui al precedente art. 3;

     - da L. 300.000 a L. 1.000.000 per la detenzione di animali esotici a scopo di allevamento o commercio senza l'autorizzazione di cui al precedente art. 4;

     - da L. 100.000 a L. 300.000 per omissioni od irregolarità nella registrazione di carico e scarico di cui al precedente art. 5;

     - da L. 100.000 a L. 200.000 per la mancata identificazione degli animali di cui al precedente art. 8;

     - da L. 200.000 a L. 500.000 per la omissione della segnalazione di cui al precedente art. 9 da parte di carichi e serragli viaggianti.

     In caso di recidiva, le sanzioni amministrative indicate possono aumentare fino al triplo del massimo.

 

     Art. 13. (Regolamento di attuazione).

     Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale approva un Regolamento di attuazione relativo alle condizioni o di applicazione della presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.