§ 4.1.25 – L.R. 20 febbraio 1984, n. 11.
Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto le piccole derivazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:20/02/1984
Numero:11


Sommario
Art. unico. 


§ 4.1.25 – L.R. 20 febbraio 1984, n. 11. [1]

Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto le piccole derivazioni.

(B.U. 29 febbraio 1984, n. 9).

 

Art. unico. [2]

     La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968 n. 53 e 24 maggio 1978, n. 228, è ulteriormente prorogata di cinque anni.

     Sono applicabili alla proroga di cui alla presente legge, le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le precedenti leggi di cui al primo comma.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Vedi art. 1 della L.R. 29 novembre 1996, n. 88.