§ 4.1.8 – L.R. 6 aprile 1978, n. 15.
Legge regionale 22.2.1977, n. 15, art. 29 - Indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli delle zone montane e svantaggiate - Devoluzione quote.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:06/04/1978
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Ai sensi del 2° comma dell'art. 17 della legge 10.5.1976, n. 352, la quota assegnata e quelle da assegnare alla Regione per le finalità di cui all'art. 12 della legge stessa sono devolute [...]
Art. 2.      La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.1.8 – L.R. 6 aprile 1978, n. 15. [1]

Legge regionale 22.2.1977, n. 15, art. 29 - Indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli delle zone montane e svantaggiate - Devoluzione quote.

(B.U. 11 aprile 1978, n. 15).

 

Art. 1.

     Ai sensi del 2° comma dell'art. 17 della legge 10.5.1976, n. 352, la quota assegnata e quelle da assegnare alla Regione per le finalità di cui all'art. 12 della legge stessa sono devolute all'intervento previsto dall'articolo 29 della legge regionale 22.2.1977, n. 15, relativo alla corresponsione dell'indennità compensativa, in aumento alle quote destinate a tale fine di correlazione degli artt. 5 e 6 della citata legge n. 352/1976.

     Il Presidente della Giunta regionale e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2.

     La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.