§ 3.14.12 – L.R. 9 marzo 1998, n. 7.
Intervento straordinario per lo Stadio delle Alpi.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.14 sport
Data:09/03/1998
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Modalità).
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.  (Vigenza).
Art. 5.  (Urgenza).


§ 3.14.12 – L.R. 9 marzo 1998, n. 7. [1]

Intervento straordinario per lo Stadio delle Alpi.

(B.U. 11 marzo 1998, n. 10).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto, ed in attuazione dell'accordo promosso dal Prefetto di Torino, la Regione partecipa con il Comune e la Provincia di Torino alle spese di utilizzazione dello Stadio delle Alpi della Città di Torino, anche se gestito tramite concessionaria.

 

     Art. 2. (Modalità).

     1. Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione eroga un contributo straordinario triennale di lire 1 miliardo l'anno con decorrenza 1997.

     2. Il contributo, previa intesa con il Comune di Torino, può essere erogato direttamente alla società concessionaria.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Per l'imputazione della spesa di cui all'articolo 2 è istituito nel bilancio di previsione 1998 un capitolo avente la denominazione "Intervento straordinario per lo Stadio delle Alpi".

     2. Alla spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1998 si provvede con i fondi di cui al capitolo 15950 del bilancio di previsione 1998.

     3. Alla spesa di 1 miliardo per l'anno 1999 si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione 1999.

 

     Art. 4. (Vigenza).

     1. La vigenza della presente legge si esaurisce con l'anno 1999.

 

     Art. 5. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.