§ 3.13.3 – L.R. 23 aprile 1990, n. 43.
Contributo regionale per la costruzione a Condove (To) del Monumento alla Memoria Alpina.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.13 monumenti
Data:23/04/1990
Numero:43


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Piemonte promuove la costruzione del Monumento alla Memoria Alpina nel Comune di Condove (Torino) per caratterizzare, con una significativa realizzazione, la memoria ed il ruolo [...]
Art. 2.      1. AI Comitato Promotore costituito presso la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia la Regione Piemonte partecipa con due rappresentanti nominati dal Consiglio Regionale
Art. 3.      1. In occasione dell'anno internazionale del turismo per la realizzazione di cui all'art. 1 al Comune di Condove è assegnato un contributo di lire trenta milioni, da destinare alla componente [...]
Art. 4.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di L. 50.000.000. All'onere relativo, si farà fronte mediante riduzione di pari ammontare in termini di competenza [...]


§ 3.13.3 – L.R. 23 aprile 1990, n. 43. [1]

Contributo regionale per la costruzione a Condove (To) del Monumento alla Memoria Alpina.

(B.U. 2 maggio 1990, n. 18).

 

Art. 1.

     1. La Regione Piemonte promuove la costruzione del Monumento alla Memoria Alpina nel Comune di Condove (Torino) per caratterizzare, con una significativa realizzazione, la memoria ed il ruolo della popolazione che vive in montagna.

 

     Art. 2.

     1. AI Comitato Promotore costituito presso la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia la Regione Piemonte partecipa con due rappresentanti nominati dal Consiglio Regionale.

 

     Art. 3.

     1. In occasione dell'anno internazionale del turismo per la realizzazione di cui all'art. 1 al Comune di Condove è assegnato un contributo di lire trenta milioni, da destinare alla componente artistica del monumento e di lire venti milioni per la sistemazione dell'area prospiciente.

 

     Art. 4.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di L. 50.000.000. All'onere relativo, si farà fronte mediante riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa dello stanziamento di cui al capitolo n. 6020 per un importo di L. 30.000.000 e al capitolo n. 12500 per un importo di L. 20.000.000 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 e la conseguente istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione «Contributo regionale per la costruzione del Monumento alla Memoria Alpina» e lo stanziamento di cinquanta milioni in termini di competenza e di cassa.

     2. Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.