§ 3.10.28 - L.R. 18 dicembre 2002, n. 32.
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.10 beni culturali
Data:18/12/2002
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Istituzione dell’Albo delle Associazioni sportive storiche del Piemonte).
Art. 3.  (Ambiti e tipologie di intervento).
Art. 4.  (Azione di indirizzo e coordinamento).
Art. 5.  (Beneficiari e finanziamenti).
Art. 6.  (Norme finanziarie).


§ 3.10.28 - L.R. 18 dicembre 2002, n. 32. [1]

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte.

(B.U. 24 dicembre 2002, n. 52).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 5 e 7 dello Statuto, riconosce, promuove e diffonde i valori storici, sociali, educativi, culturali e sportivi delle Associazioni sportive non aventi finalità di lucro costituite ed in attività da almeno 70 anni, e in tal senso definite “Associazioni sportive storiche”.

     2. La Regione Piemonte riconosce particolare rilevanza alle Associazioni di cui al comma 1, la cui sede sociale sia situata da almeno 50 anni nel medesimo edificio.

 

     Art. 2. (Istituzione dell’Albo delle Associazioni sportive storiche del Piemonte).

     1. La Regione Piemonte istituisce presso l’Assessorato regionale competente in materia di sport un Albo delle Associazioni sportive storiche del Piemonte.

     2. L’Albo si articola in due sezioni:

     a) sezione Associazioni costituite da almeno 70 anni;

     b) sezione Associazioni costituite da almeno 70 anni e la cui sede sociale sia la medesima da almeno 50 anni.

     3. Per l’iscrizione all’Albo le Associazioni devono presentare una domanda alla Regione Piemonte corredata da documentazione attestante i requisiti di cui all’articolo 1.

     4. L’Albo viene aggiornato annualmente.

 

     Art. 3. (Ambiti e tipologie di intervento).

     1. La Regione dà contributi alle Associazioni sportive storiche per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni aventi la finalità di conoscere, tutelare, valorizzare, promuovere il patrimonio storico e culturale delle Associazioni ed in genere la storia e la cultura sportiva.

     2. La Regione Piemonte concede alle Associazioni sportive storiche iscritte all’Albo regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), contributi in conto capitale per la conservazione, il restauro del patrimonio storico e culturale e messa a norma delle attrezzature connesse all’attività sociale.

     3. La Regione Piemonte concede alle Associazioni sportive storiche iscritte all’Albo regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), contributi in conto capitale per il restauro conservativo, con eventuale integrazione dei pezzi mancanti, degli arredi, per l’acquisto della sede, per la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli immobili e degli impianti nella loro piena disponibilità (proprietà, affitto, concessione) per almeno 10 anni.

 

     Art. 4. (Azione di indirizzo e coordinamento).

     1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente Commissione consiliare, il programma pluriennale degli interventi che definisce:

     a) le priorità di intervento rispetto alle finalità di cui all’articolo 1, e alle relative tipologie di intervento di cui all’articolo 3;

     b) le modalità di iscrizione e di rinnovo all’Albo di cui all’articolo 2 avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni sportive;

     c) le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo;

     d) le modalità con cui viene garantito il vincolo di destinazione d’uso, per una durata minima di 12 anni, degli interventi finanziati ai sensi della presente legge e le procedure per l’eventuale revoca del finanziamento ed il relativo recupero delle somme erogate, maggiorate dei relativi interessi legali.

     2. Le Associazioni sportive storiche del Piemonte che intendano alienare gli immobili sui quali abbiano ricevuto contributi regionali ai sensi della presente legge, scaduto il termine del vincolo di destinazione d’uso come prescritto al comma 1, lettera d), restituiscono le somme ricevute a titolo di contribuzione, dall’Ente Regione ivi compresi gli interessi legali maturati nel periodo.

     3. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull’andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

 

     Art. 5. (Beneficiari e finanziamenti).

     1. Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal programma pluriennale degli interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle Associazioni sportive storiche per il conseguimento dei fini della legge, sono concesse in forma cumulativa ai beneficiari di cui all’articolo 2 per gli ambiti e tipologie di intervento di cui all’articolo 3, fino all’80 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di particolare rilevanza storica e culturale e fino al 50 per cento della spesa ammissibile nei rimanenti casi. Relativamente all’acquisto della sede di cui all’articolo 3, comma 3, la Regione Piemonte può concedere fideiussione.

     2. Dai benefici previsti dalla presente legge sono escluse le società sportive aventi finalità di lucro.

 

     Art. 6. (Norme finanziarie).

     1. Per l’attuazione della presente legge la spesa annuale è determinata con la legge di bilancio regionale, concordemente alle linee programmatiche previste dal Programma pluriennale di cui all’articolo 4.

     2. Nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2002 vengono istituiti i seguenti capitoli di spesa:

     a) “Contributi per gli interventi previsti dal “Programma pluriennale degli interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle Associazioni sportive storiche del Piemonte”” nella Unità Previsionale di Base (UPB) 21042 (Turismo sport parchi - Sport - Titolo II spese di investimento), capitolo istituito “per memoria” con dotazione pari ad euro 0;

     b) “Contributi alle Associazioni sportive storiche per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni” nell’UPB 21041 (Turismo sport parchi - Sport - Titolo I spese correnti) con dotazione di euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa.

     3. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2002, in termini di competenza e di cassa, mediante rispettiva riduzione della dotazione finanziaria di euro 500.000,00 dall’UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I spese correnti).

     4. Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con la stessa dotazione finanziaria dell’UPB 09011 del bilancio pluriennale 2002-2004.

     5. Il presente provvedimento costituisce integrazione dell’elenco 4 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 ove viene aggiunta alla elencazione la voce “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte”.


[1] Abrogata dall'art. 27 della L.R. 1 ottobre 2020, n. 23.