§ 3.10.19 - Legge regionale 14 marzo 1995, n. 34.
Tutela e valorizzazione dei locali storici.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.10 beni culturali
Data:14/03/1995
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Censimento dei locali storici.
Art. 3.  Forme di tutela.
Art. 4.  Promozione dell'attività di censimento.
Art. 5.  Interventi di tutela e valorizzazione.
Art. 6.  Promozione degli interventi di tutela e valorizzazione.
Art. 7.  Norme finanziarie.


§ 3.10.19 - Legge regionale 14 marzo 1995, n. 34. [1]

Tutela e valorizzazione dei locali storici.

(B.U. 22 marzo 1995, n. 12).

 

Art. 1. Finalità. [2]

     1. La Regione individua, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli esercizi commerciali e artigianali, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le farmacie e i mercati che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione.

     2. La Regione tutela prioritariamente gli esercizi e le attività di cui al comma 1 che si caratterizzano per l'apertura al pubblico da almeno cinquant'anni, anche non continuativi, per la conservazione nel tempo dell'insegna, della localizzazione in edificio o contesto urbano di particolare interesse, della collocazione architettonica, artistica e decorativa di pregio, della destinazione d'uso degli ambienti interni e degli elementi di arredo e attrezzature originali, della medesima merceologia e, ove possibile, della medesima gestione.

 

     Art. 2. Censimento dei locali storici.

     1. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della legge, adotta con propria deliberazione la scheda e la metodologia di rilevazione. Il censimento deve raccogliere in particolare dati e informazioni relativi a:

     a) localizzazione e descrizione della sede e dell'attività;

     b) inventario degli arredi e degli strumenti stato di conservazione;

     c) datazione del patrimonio e delle attività.

     2. I Comuni, entro 90 giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, approvano:

     a) una relazione tecnica corredata da elaborati grafici e fotografici, che documenta l'esistenza di locali aventi le caratteristiche descritte all'articolo 1;

     b) il censimento dei suddetti locali.

     3. Le associazioni per la tutela dei locali storici unitamente alle associazioni ed istituti aventi la finalità della tutela del patrimonio culturale possono indicare ai Comuni ed alla Regione i locali meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione dei documenti di cui ai punti a) e b) del comma 2.

     4. I Comuni inviano alla Regione Piemonte copia della scheda di censimenti.

 

     Art. 3. Forme di tutela.

     1. L'approvazione dei documenti di cui ai punti a) e b) del comma 2 dell'articolo 2 costituisce, al fine dell'erogazione dei contributi, un vincolo di destinazione d'uso per i locali e per i caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, di arredo e di funzione descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.

 

     Art. 4. Promozione dell'attività di censimento.

     1. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento con un contributo sino al 30 per cento della spesa.

 

     Art. 5. Interventi di tutela e valorizzazione.

     1. I proprietari dei locali storici o gli aventi diritto presentano il progetto degli interventi di tutela restauro e valorizzazione dei locali al Comune sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di cui al comma 2, punto a) dell'articolo 2 unitamente al preventivo di spesa.

     2. Il Comune rilascia l'autorizzazione agli interventi e ne dà adeguata informazione alle associazioni interessate.

     3. Il Comune invia entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Regione l'elenco delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.

 

     Art. 6. Promozione degli interventi di tutela e valorizzazione.

     1. I Comuni all'atto del rilascio dell'autorizzazione possono deliberare un contributo della spesa e ne danno informazione alla Regione. Il contributo sarà erogato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

     2. La Regione, sulla base di programmi annuali, concorre con un contributo sino al 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

 

     Art. 7. Norme finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 500 milioni.

     2. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e per gli anni successivi sono iscritti i due capitoli:

     a) «Contributi ai Comuni del Piemonte per la conservazione e la valorizzazione dei locali storici» con uno stanziamento, per l'anno finanziario 1995, di lire 250 milioni;

     b) «Fondo per il censimento dei locali storici e per iniziative di promozione e valorizzazione» con uno stanziamento, per l'anno finanziario 1995, di lire 250 milioni.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione, di pari importo, dell'accantonamento previsto sul capitolo n. 27170.

     4. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.