Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.10 beni culturali |
Data: | 09/04/1990 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Norme transitorie della legge regionale sulla tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso). |
§ 3.10.17 – L.R. 9 aprile 1990, n. 25. [1]
Norme transitorie della L.R. su «Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso».
(B.U. 18 aprile 1990, n. 16).
Art. 1. (Norme transitorie della legge regionale sulla tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso).
Le domande di contributo di cui alla Legge Regionale approvata in data 14 marzo 1990 su: «Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso» in sede di prima applicazione, per l'anno in corso, devono essere presentate entro il 30 luglio 1990 con le stesse modalità previste all'art. 4 della legge citata.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della