Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.10 beni culturali |
Data: | 18/04/1985 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di permettere l'attivazione dei ripetitori televisivi già ammessi a contributo, ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 1979, n. 72 e 9 novembre 1981, n. 46, la Giunta Regionale può [...] |
Art. 2. Nell'ambito dello stanziamento di bilancio e fino al massimo del 50% del medesimo, la Giunta Regionale, in misura di un terzo dello stanziamento complessivo, può concedere finanziamenti per [...] |
Art. 3. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di 600 milioni |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione [...] |
§ 3.10.13 – L.R. 18 aprile 1985, n. 35. [1]
Ulteriore rifinanziamento della L.R. 10 dicembre 1979, n. 72 - «Contributi alle comunità montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva».
(B.U. 24 aprile 1985, n. 17).
Al fine di permettere l'attivazione dei ripetitori televisivi già ammessi a contributo, ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 1979, n. 72 e 9 novembre 1981, n. 46, la Giunta Regionale può concedere alle Comunità Montane - a modifica ed integrazione del 2° comma dell'articolo 1 della stessa
Per gli impianti che abbiano già fruito di ulteriore contributo ai sensi della
L'entità del contributo è stabilita dalla Giunta Regionale, sentite la delegazione piemontese U.N.C.E.M. e la Commissione consiliare competente, previo parere tecnico della R.A.I.
Il contributo così concesso viene erogato con decreto del Presidente della Giunta Regionale; può essere revocato ove l'attivazione dell'impianto non avvenga entro 6 mesi dalla data del decreto di erogazione.
Per la concessione del contributo le Comunità Montane dovranno far pervenire apposita domanda entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnico-finanziaria sui lavori svolti e su quelli da ultimare alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché dal preventivo aggiornato di spesa esclusivamente per opere connesse alla diffusione dei programmi irradiati sui canali della Concessionaria RAI-TV.
Nell'ambito dello stanziamento di bilancio e fino al massimo del 50% del medesimo, la Giunta Regionale, in misura di un terzo dello stanziamento complessivo, può concedere finanziamenti per nuove opere.
Le domande di ammissione al contributo dovranno pervenire alla Regione entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dal progetto esecutivo dell'opera e dal preventivo di spesa.
L'entità del contributo è stabilita alla Giunta Regionale, sentite la delegazione piemontese U.N.C.E.M. e la Commissione consiliare competente, previo parere tecnico della R.A.I.
Il contributo, comunque non superiore a lire 60 milioni, sarà erogato tramite decreto del Presidente della Giunta Regionale:
- per il 90% alla documentata comunicazione di avvio dei lavori, corredata dalla copia dell'autorizzazione e dell'eventuale concessione edilizia di cui all'articolo 91 septies della
- per il restante 10% alla presentazione di conto consuntivo, verbale di collaudo per le strutture tecnico-edili, relazione di verifica radio- elettrica da parte dei servizi tecnici della R.A.I., copia della domanda di autorizzazione di cui al Regolamento della
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di 600 milioni.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari aumentare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985, ed una integrazione, di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 1790 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della