§ 3.9.2 - Legge regionale 21 marzo 1983 n. 7 - Concessione di contributo
annuo al CINSEDO.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.9 studi, ricerche e convegni
Data:21/03/1983
Numero:7


Sommario
Art. 1.      La Regione Piemonte nel riconoscimento della rilevanza per i propri fini istituzionali del CINSEDO - Centro Interregionale di Studi e Documentazione con sede in Roma e per potersi avvalere dei [...]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di Lit. 36.500.000.


§ 3.9.2 - Legge regionale 21 marzo 1983 n. 7 - Concessione di contributo

annuo al CINSEDO.

(B.U. 30 marzo 1983 n. 13).

 

Art. 1.

     La Regione Piemonte nel riconoscimento della rilevanza per i propri fini istituzionali del CINSEDO - Centro Interregionale di Studi e Documentazione con sede in Roma e per potersi avvalere dei servizi che lo Statuto prevede siano forniti senza fini di lucro, concede ad esso un contributo annuale inteso anche a sostenere l'organizzazione e le attività svolte nel comune interesse delle Regioni e delle Province Autonome.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di Lit. 36.500.000.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenze e di cassa del capitolo 2250.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1983 viene istituito apposito capitolo avente la seguente denominazione: «Contributo al Centro Interregionale di Studi e Documentazione - CINSEDO» e con la dotazione di Lit. 36.500.000 in termini di competenza e di cassa.

     Per gli esercizi successivi il contributo verrà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci, mentre la sua erogazione sarà subordinata alla presentazione e all'esame del bilancio preventivo e del conto consultivo dell'esercizio precedente.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.