Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.8 informazione e cultura |
Data: | 02/07/2008 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 "Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana") |
§ 3.8.51 - L.R. 2 luglio 2008, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana).
(B.U. 10 luglio 2008, n. 28)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo l'articolo 2 della
"Art. 2-bis (Istituti storici della Resistenza del Piemonte e Archivio nazionale cinematografico della resistenza).
1. Sul territorio della Regione Piemonte operano gli istituti storici della Resistenza di cui all'articolo 1 della
2. Gli istituti storici della Resistenza, dotati di personalità giuridica, autonomia gestionale e patrimoniale, svolgono le seguenti funzioni:
a) studio e raccolta di materiale documentario e bibliografico inerente la storia contemporanea, con specifico riferimento alle vicende del territorio;
b) svolgimento, nell'ambito delle sue molteplici attività, di un ruolo di formazione e di educazione etico-civile basato sui valori espressi dalla Resistenza e recepiti dalla Costituzione repubblicana;
c) promozione di ricerche in campo storico, socio-antropologico ed economico;
d) adempimento di ogni altra funzione ad essi demandata dalle leggi regionali.
3. Gli Istituti di Asti, di Alessandria, di Cuneo e di Novara sono consorzi obbligatori tra le province, i comuni e le comunità montane territorialmente interessati, ai sensi dell'articolo 31 del
4. I soggetti pubblici, le associazioni e le fondazioni che perseguono obiettivi culturali e sociali compatibili con le attività di cui al comma 2 possono entrare a far parte dei consorzi obbligatori con le modalità stabilite negli statuti dei consorzi stessi.".