§ 3.8.49 - L.R. 4 febbraio 2008, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della ’Giornata regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:04/02/2008
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14)


§ 3.8.49 - L.R. 4 febbraio 2008, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della ’Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie ’).

(B.U. 7 febbraio 2008, n. 6)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14)

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della ’Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie) è sostituito dal seguente:

"2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con:

a) erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni;

b) concessione di garanzia fideiussoria a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;

c) riconoscimento delle priorità, nell’assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.".