Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.8 informazione e cultura |
Data: | 04/02/2008 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14) |
§ 3.8.49 - L.R. 4 febbraio 2008, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della ’Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie ’).
(B.U. 7 febbraio 2008, n. 6)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della
"2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con:
a) erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni;
b) concessione di garanzia fideiussoria a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;
c) riconoscimento delle priorità, nell’assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.".