Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.8 informazione e cultura |
Data: | 04/04/2007 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 17/2003). |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 17/2003). |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 17/2003). |
§ 3.8.46 - L.R. 4 aprile 2007, n. 8. [1]
Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada).
(B.U. 12 aprile 2007, n. 15).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6. (Promozione delle espressioni artistiche in strada).
1. La Regione assegna contributi annuali ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, con carattere di continuità, promuovono le espressioni artistiche in strada con la realizzazione di manifestazioni, rassegne e festival e con il sostegno ad attività di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada. Il termine per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di assegnazione dei contributi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.
2. La Regione istituisce inoltre premi annuali, di euro cinquemila cadauno, per artisti singoli o associati che si siano distinti per particolare bravura. I criteri per l’assegnazione dei premi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.".
Art. 3. (Modifiche all’articolo 7 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della
[1] Abrogata dall'art. 45 della