§ 3.8.14 - Legge regionale 12 luglio 1994, n. 21.
Disposizione interpretativa dell'articolo 3 della L.R. 18 giugno 1992, n. 30, relativa alla realizzazione della Casa della Resistenza di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:12/07/1994
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Disposizione interpretativa.


§ 3.8.14 - Legge regionale 12 luglio 1994, n. 21.

Disposizione interpretativa dell'articolo 3 della L.R. 18 giugno 1992, n. 30, relativa alla realizzazione della Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce.

(B.U. 20 luglio 1994, n. 29).

 

Art. 1. Disposizione interpretativa.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 30 (Per la Casa della Resistenza nell'area monumentale di Verbania Fondotoce) si interpreta nel senso che l'obiettivo di realizzare la Casa della Resistenza di Fondotoce può essere conseguito anche mediante assegnazione del contributo di lire 1.500.000.000, ripartito in tre annualità, all'Ente locale o al consorzio di Enti locali territoriali proprietario del terreno su cui l'opera dovrà insistere.