Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.7 formazione professionale |
Data: | 14/04/2003 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità). |
Art. 2. (Rendicontazione). |
Art. 3. (Abrogazione di norme). |
Art. 4. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 3.7.22 - L.R. 14 aprile 2003, n. 8.
Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE).
(B.U. 17 aprile 2003, n. 16).
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. La regione disciplina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai soggetti attuatori delle attività realizzate con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo (FSE) allo scopo di garantire la corretta gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute e l’osservanza delle responsabilità in materia di sorveglianza e controllo, come previsto dall’articolo 32 del
Art. 2. (Rendicontazione).
1. I soggetti attuatori delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo, entro 90 giorni dal termine degli interventi finanziati, presentano alla regione o alle province cui sono state attribuite le funzioni ai sensi della
2. La suddetta certificazione attesta la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari, in conformità alla disciplina regionale in materia e alle discipline nazionali e comunitarie vigenti per i titoli originali di costo.
3. Il costo della certificazione è considerato spesa elegibile e costituisce a tutti gli effetti costo del soggetto attuatore.
4. Contestualmente alla presentazione della certificazione sono restituite le somme non utilizzate o relative ad attività finanziate non svolte. In caso di mancato versamento delle stesse la regione o le province procedono d’ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori.
5. La documentazione contabile, costituita da titoli originali di costo, è conservata negli archivi dei soggetti attuatori per 10 anni e la regione o le province, sulla base delle reciproche competenze attribuite dalla
6. Le norme di cui al comma 1 sono applicabili anche alle attività finanziate ai sensi delle leggi statali in materia di formazione professionale e politiche del lavoro in quanto gestite dalla regione o dalle province ai sensi della
Art. 3. (Abrogazione di norme).
1. I commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 22 della
Art. 4. (Disposizioni finanziarie).
1. Gli oneri previsti all’articolo 2, comma 3, sono coperti con le risorse assegnate ai soggetti attuatori per le attività ammesse a finanziamento.
2. Per il finanziamento dell’attività prevista all’articolo 2, comma 5, spese per il controllo e la certificazione dei rendiconti relativi ai corsi di formazione professionale, è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno 2003 l’ammontare di euro 400.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell’Unità previsionale di base (UPB) 15021 (Formazione professionale e lavoro - Gestione amministrativa attività formative – Titolo I Spese correnti).
3. Alla copertura della spesa prevista al comma 2, per l’anno 2003 si provvede riducendo di euro 400.000,00, in termini di competenza e di cassa, la UPB 15021 del bilancio di previsione per l’anno 2003.
4. Alla copertura della spesa per gli anni 2004 e 2005, rispettivamente pari a euro 400.000,00 si provvede riducendo di pari importo, in termini di 13 competenza, l’UPB 09011 del bilancio pluriennale 2003-2005.
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.