Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.7 formazione professionale |
Data: | 27/12/1991 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di concorrere all'attività del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, a favore del Centro [...] |
Art. 2. 1. All'onere conseguente all'attuazione della presente legge si fa fronte mediante la riduzione, in termini di competenza e di cassa per l'importo di lire 250.000.000, della dotazione, di cui al [...] |
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello Statuto |
§ 3.7.9 – L.R. 27 dicembre 1991, n. 66. [1]
Contributo straordinario della Regione Piemonte al Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
(B.U. 28 dicembre 1991, n. 52 – suppl. spec.)
1. Al fine di concorrere all'attività del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, a favore del Centro stesso, un contributo straordinario dell'importo di lire 250.000.000.
1. All'onere conseguente all'attuazione della presente legge si fa fronte mediante la riduzione, in termini di competenza e di cassa per l'importo di lire 250.000.000, della dotazione, di cui al cap. 2256 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991, e con l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo recante la denominazione «Contributo straordinario della Regione Piemonte a favore del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro», con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 250.000.000.
2. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello Statuto.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della