§ 3.7.3 – L.R. 27 febbraio 1979, n. 7.
Istituzione del Centro di formazione professionale di Orbassano.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 formazione professionale
Data:27/02/1979
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Ai fini della realizzazione del progetto per il Centro di formazione professionale di Orbassano per la meccanica e le macchine utensili è autorizzata la spesa di 700 milioni per l'anno [...]
Art. 2.      All'onere di 700 milioni per l'anno finanziario 1979 si provvede, per 400 milioni, mediante una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, della disponibilità esistente nel [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto


§ 3.7.3 – L.R. 27 febbraio 1979, n. 7. [1]

Istituzione del Centro di formazione professionale di Orbassano.

(B.U. 6 marzo 1979, n. 10).

 

Art. 1.

     Ai fini della realizzazione del progetto per il Centro di formazione professionale di Orbassano per la meccanica e le macchine utensili è autorizzata la spesa di 700 milioni per l'anno finanziario 1979 e di 100 milioni per l'anno finanziario 1980.

 

     Art. 2.

     All'onere di 700 milioni per l'anno finanziario 1979 si provvede, per 400 milioni, mediante una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 14 marzo 1078, n. 12, e, per 300 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979; nello stato di previsione medesimo sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione: «Oneri per l'acquisto di attrezzature per il centro di formazione professionale di Orbassano», e con lo stanziamento di 700 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.