§ 3.6.15 - L.R. 20 giugno 2003, n. 10.
Esercizio del diritto alla libera scelta educativa.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.6 assistenza scolastica
Data:20/06/2003
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Piemonte garantisce l’esercizio del diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti secondo i criteri e le modalità stabilite nella presente legge


§ 3.6.15 - L.R. 20 giugno 2003, n. 10. [1]

Esercizio del diritto alla libera scelta educativa.

(B.U. 26 giugno 2003, n. 26).

 

Art. 1.

     1. La Regione Piemonte garantisce l’esercizio del diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti secondo i criteri e le modalità stabilite nella presente legge.

     2. La Regione provvede ad attribuire contributi all’educazione scolastica alle famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e nelle istituzioni scolastiche paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione).

     3. Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse regionali disponibili, a parziale copertura delle spese sostenute e documentate relative alla frequenza e all’iscrizione, nonché per gli alunni portatori di handicap di quelle per il personale insegnante di sostegno.

     4. Il contributo di cui al comma 3 è complementare e cumulabile con gli altri previsti dalla normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio e all’assistenza scolastica.

     5. Le modalità di attuazione del contributo regionale all’educazione scolastica e l’importo massimo erogabile sono determinati con regolamento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

     6. Il regolamento deve determinare inoltre:

     a) il limite di reddito complessivo imponibile del nucleo familiare richiedente in modo da favorire l’esercizio effettivo del diritto alla libera scelta educativa per le famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico e per le quali l’incidenza della spesa scolastica sul reddito complessivo sia più elevata;

     b) la quota percentuale di copertura delle spese da articolare in più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito;

     c) l’importo massimo differenziato per ordine e grado di istruzione è maggiorato per gli alunni in situazione di handicap o in condizioni di particolare svantaggio economico;

     d) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell’assegnazione del contributo;

     e) le procedure e i termini di inoltro delle istanze.

     7. Agli oneri previsti dalla presente legge, quantificati in euro 18.075.991,00 si fa fronte secondo quanto disposto dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).


[1] Abrogata dall'art. 36 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28, fatto salvo quanto previsto all'art. 35 della stessa L.R. 28/07.