§ 3.6.5 - Legge Regionale 18 aprile 1989, n. 23.
Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.6 assistenza scolastica
Data:18/04/1989
Numero:23


Sommario
Art. 1.      La Regione, al fine di perseguire la gratuità della scuola materna e dell'obbligo, e di facilitarne l'accesso e la frequenza, può concedere ai Comuni, od ai Consorzi di Comuni, contributi in [...]
Art. 2.      La Giunta Regionale, nell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, si atterrà ai seguenti criteri:
Art. 3.      Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1989 in L. 500.000.000, si provvederà per l'anno 1989 e per gli anni finanziari successivi con le [...]
Art. 4.      Con la presente legge è abrogata la L.R. 4 giugno 1975, n. 40.


§ 3.6.5 - Legge Regionale 18 aprile 1989, n. 23.

Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo.

(B.U. 26 aprile 1989, n. 17).

 

Art. 1.

     La Regione, al fine di perseguire la gratuità della scuola materna e dell'obbligo, e di facilitarne l'accesso e la frequenza, può concedere ai Comuni, od ai Consorzi di Comuni, contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus da destinare al trasporto degli alunni.

     Gli Enti interessati devono presentare alla Regione domanda di contributo entro il 31 luglio di ogni anno [1].

     I contributi, la cui misura massima non può superare il 70% del costo dell'automezzo, sono concessi con deliberazione della Giunta Regionale e sono erogati con decreto del Presidente della Giunta medesima.

     L'acquisto dello scuolabus, con l'intervento finanziario della Regione Piemonte, comporta da parte degli Enti beneficiari l'obbligo della non alienazione per la durata di anni 5, salvo casi di forza maggiore autorizzati dalla Giunta Regionale e previa restituzione delle quote di contributo non ammortizzate.

 

     Art. 2.

     La Giunta Regionale, nell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, si atterrà ai seguenti criteri:

     a) non meno del 20% della spesa prevista all'art. 3 verrà devoluto a favore dei Comuni compresi nelle zone montane;

     b) tra più richiedenti sarà data priorità ai servizi che ricoprono la maggiore distanza dalla residenza degli alunni alla scuola frequentata, tenuto conto dei servizi pubblici di trasporto esistenti nei Comuni interessati.

 

     Art. 3.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1989 in L. 500.000.000, si provvederà per l'anno 1989 e per gli anni finanziari successivi con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 4.

     Con la presente legge è abrogata la L.R. 4 giugno 1975, n. 40.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 3 agosto 2010, n. 18.