Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 assistenza sociale |
Data: | 02/02/2000 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell'usura). |
Art. 2. (Integrazione interventi Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura). |
Art. 3. (Modalità e criteri per la concessione dei contributi). |
Art. 4. (Rendicontazione). |
Art. 5. (Norma transitoria). |
Art. 6. (Contributi). |
Art. 7. (Disposizioni finanziarie). |
§ 3.3.50 - Legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11. [1]
Interventi regionali in materia di usura.
(B.U. 9 febbraio 2000, n. 6).
Art. 1. (Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell'usura).
1. La Regione Piemonte, al fine di consentire una sviluppo dell'economia libero da condizionamenti illegali e per contribuire a combattere, e prevenire il fenomeno dell'usura agevolando l'accesso al credito agli imprenditori ed ai soggetti che esercitano una attività sottoposta ai vincoli degli usurai, costituisce presso la Presidenza della Giunta regionale un "Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell'usura".
2. Il Fondo di cui al comma 1, integra le anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi e per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, della
3. L'integrazione di cui al comma 2 è concessa, a titolo d'anticipazione regionale della quota a saldo che verrà successivamente erogata dallo Stato ed è corrisposta previa presentazione da parte del soggetto interessato della delibera di concessione dell'anticipazione del mutuo adottata dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. L'erogazione avviene a favore dei soggetti indicati nella delibera di concessione e con le modalità ivi previste.
4. Il saldo erogato dallo Stato deve confluire nel Fondo: a tal fine, il soggetto destinatario dell'integrazione deve rilasciare idonea delega secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.
5. La Regione procede alla revoca dei provvedimenti di concessione della anticipazione ed al recupero delle somme già erogate nei casi previsti dall'articolo 14, comma 9, della
Art. 2. (Integrazione interventi Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura).
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 la Regione integra altresì con proprie somme i fondi speciali antiusura costituiti dai consorzi fidi (Confidi) delle associazioni, di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante l'apposito Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della
Art. 3. (Modalità e criteri per la concessione dei contributi).
1. I Confidi interessati presentano domanda di contributo alla Regione Piemonte entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito l'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura.
2. La domanda deve comunque contenere l'impegno all'utilizzazione del contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2 lett. a), della
3. Il contributo è concesso con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ripartendo la disponibilità finanziaria tra i soggetti aventi diritto in proporzione all'entità originaria del fondo.
4. Contestualmente alla concessione del contributo si provvede all'anticipazione del 50 per cento dell'importo concesso. Il restante 50 per cento viene erogato dopo la comunicazione del legale rappresentante del Confidi di aver impegnato almeno il 40 per cento del contributo concesso.
5. La ripartizione del contributo per gli anni successivi è effettuata tenuto conto delle garanzie prestate e delle risorse complessive ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione del fondo.
Art. 4. (Rendicontazione).
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i Confidi beneficiari sono tenuti a presentare apposito rendiconto alla Regione circa l'effettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito, ed il Fondo integrativo di cui all'articolo 1.
Art. 5. (Norma transitoria).
1. Per il primo anno la domanda per la concessione del contributo è presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. (Contributi).
1. La Regione può altresì erogare a favore delle Fondazioni e delle Associazioni legalmente riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura e iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero del Tesoro, contributi per iniziative a favore delle vittime dell'usura, sentito l'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura.
Art. 7. (Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dell'applicazione della presente legge si provvede con opportuno stanziamento delle leggi di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 14 della