Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 assistenza sociale |
Data: | 03/01/1997 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica articolo 34 legge regionale 13 aprile 1995, n. 62). |
Art. 2. (Modifica comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62). |
Art. 3. (Consorzi per la gestione delle attività socio-assistenziali - gestione transitoria). |
Art. 4. (Personale dei servizi socio-assistenziali - gestione transitoria). |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 3.3.43 - Legge regionale 3 gennaio 1997, n. 5. [1]
Modificazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 "Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali".
(B.U. 8 gennaio 1997, n. 1).
Art. 1. (Modifica articolo 34
Art. 2. (Modifica comma 1 dell'articolo 35 della
Art. 3. (Consorzi per la gestione delle attività socio-assistenziali - gestione transitoria).
1. Qualora gli enti locali abbiano costituito un consorzio per la gestione delle attività socio-assistenziali, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della
2. Il trasferimento del personale di cui all'articolo 41, comma 1 della
3. Il consorzio subentra all'USL nella gestione delle attività socio- assistenziali nel proprio ambito-territoriale alla data di cui al comma 2. Il subentro opera agli effetti dei rapporti attivi e passivi in atto e dei procedimenti in corso.
Art. 4. (Personale dei servizi socio-assistenziali - gestione transitoria).
1. Qualora gli enti locali abbiano stipulato fra loro convenzioni per la gestione delle attività socio-assistenziali, ai sensi dell'articolo 24 della
2. Fino alla data dell'inquadramento del personale nella propria pianta organica, i Comuni trasferiscono all'USL le risorse finanziarie di propria competenza relative al personale[5] di cui al comma 1.
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Abrogata dall’art. 65 della
[2] Sostituisce l'art. 34 della
[3] Sostituisce l'art. 35, comma 1, della
[4] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. del 22 gennaio 1997, n. 3.
[5] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. del 22 gennaio 1997, n. 3.