§ 3.3.33 - L.R. 13 febbraio 1995, n. 16.
Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:13/02/1995
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Elaborazione, aggiornamento del Piano annuale degli interventi regionali per i giovani.
Art. 3.  Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani.
Art. 4.  Consulta regionale dei giovani.
Art. 5.  Partecipazione a progetti di Associazioni ed Enti locali.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 3.3.33 - L.R. 13 febbraio 1995, n. 16. [1]

Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani.

(B.U. 22 febbraio 1995, n. 8).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Piemonte, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e conformemente a quanto disposto dagli articoli 2 e 4 dello Statuto attua un'azione per i giovani del Piemonte, favorendo la realizzazione di iniziative degli Enti locali e dell'associazionismo giovanile, coordinandone gli interventi diretti o indiretti nei campi economico, sociale e culturale, in modo da determinare una politica unitaria per:

     a) conoscere e analizzare, col concorso dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative alla condizione giovanile;

     b) promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani;

     c) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani attraverso l'istituzione di consulte e forum giovanili locali;

     d) attuare interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;

     e) promuovere e sviluppare, nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocità e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 1980 «Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle regioni nelle materie di competenza» e successive modifiche ed integrazioni, scambi socio-culturali, in particolare con i Paesi della Comunità Europea;

     f) realizzare attività culturali, sportive e del tempo libero per i giovani.

     2. La Regione Piemonte adotta la «Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale», approvata il 7 novembre 1990 dalla Sottocommissione della Gioventù del Consiglio d'Europa; pertanto armonizza e coordina gli interventi con gli obiettivi da essa indicati promuovendone l'adozione e la relativa attuazione da parte degli Enti locali del Piemonte.

     3. Le finalità di cui ai commi 1 e 2 costituiscono indirizzi generali per la programmazione regionale.

 

     Art. 2. Elaborazione, aggiornamento del Piano annuale degli interventi regionali per i giovani.

     1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta al Consiglio Regionale la proposta di «Piano annuale degli interventi regionali per i giovani»; il Consiglio Regionale acquisito il parere della Consulta regionale dei giovani e della competente Commissione consiliare, lo approva.

     2. Il Piano indica gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione regionale, individua i progetti obiettivo ed i progetti pilota e definisce i criteri per l'erogazione dei contributi.

     3. Per l'istruttoria e l'elaborazione dei documenti necessari alla predisposizione del Piano annuale degli interventi regionali per i giovani è istituita, secondo le modalità previste dalla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, nel rispetto della legislazione vigente, idonea struttura organizzativa presso la Presidenza della Giunta Regionale.

     4. Le persone interessate dagli atti e dai provvedimenti di cui alla presente legge sono quelle nella fascia d'età individuata come giovane dalle deliberazioni applicative, anche con riferimento alle più attuali norme della Unione Europea.

 

     Art. 3. Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani. [2]

     [1. Nell'ambito della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, è istituito l'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani.

     2. Compiti dell'Osservatorio sono:

     a) studiare e analizzare la condizione dei giovani;

     b) verificare l'efficacia degli interventi a favore dei giovani;

     c) realizzare e gestire servizi informativi e di banca dati sulla condizione e sulle politiche per i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti da altre strutture regionali o centri esistenti, da mettere a disposizione degli organismi pubblici e privati e dell'associazionismo.

     3. I dati relativi alla situazione occupazionale dei giovani sono raccolti ed elaborati dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, che li trasmette annualmente all'Osservatorio di cui al comma 1.

     4. L'accesso alle informazioni e ai dati del Servizio informativo e della banca dati è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Regionale.

     5. L'Osservatorio sulla condizione dei giovani redige annualmente una relazione, che la Giunta Regionale trasmette al Consiglio Regionale e alla Consulta regionale dei giovani.]

 

     Art. 4. Consulta regionale dei giovani.

     1. La Consulta regionale dei giovani è istituita con deliberazione del Consiglio Regionale, che ne definisce la composizione e le caratteristiche operative.

     2. La Consulta regionale dei giovani esplica funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta Regionale.

     3. La Consulta regionale dei giovani può avvalersi della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, e dell'Osservatorio di cui all'art. 3, comma 1, al fine dell'acquisizione di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti.

 

     Art. 5. Partecipazione a progetti di Associazioni ed Enti locali.

     1. La Giunta Regionale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo I e sulla base degli indirizzi e dei criteri previsti nel piano annuale degli interventi regionali, eroga contributi a sostegno di progetti e iniziative per le seguenti aree:

     a) inserimento sociale e partecipazione dei giovani;

     b) disagio giovanile, con interventi mirati a prevenire percorsi di devianza, sviluppando progetti di prevenzione primaria;

     c) mobilità giovanile, con iniziative di scambio socio culturale fra Paesi europei;

     d) cooperazione, con iniziative tese a favorire lo sviluppo delle varie forme di aggregazione, associazionismo e cooperazione giovanile nazionale ed internazionale;

     e) informazione e consulenza per i giovani.

     2. La Giunta Regionale eroga contributi per progetti predisposti da Enti locali, associazioni o cooperative giovanili, con priorità in ambito provinciale e comunale ai progetti predisposti dagli Enti locali.

     3. Sono considerati criteri preferenziali e prioritari:

     a) l'adozione, da parte dei Comuni, della «Carta della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale», di cui all'articolo 1, ed il comprovato impegno nella sua attuazione:

     b) la continuità e l'efficacia dell'azione a favore dei giovani, verificabile in particolare dalla comprovata realizzazione di strutture o strumenti permanenti dedicati a tale scopo;

     c) la proposizione di progetti coordinati e da realizzarsi in collaborazione fra più Comuni, in specie appartenenti ad aree montane e rurali.

     4. I contributi sono erogati per il 50 per cento all'avvio dei progetti e, per la restante parte, su presentazione di idonea documentazione, che comprovi la realizzazione integrale del progetto.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Nel bilancio di previsione della spesa della Regione Piemonte sono istituiti i seguenti capitoli:

     a) «Fondo per la realizzazione di specifici progetti individuati nel Piano annuale per gli interventi regionali per i giovani nonché per le altre spese necessarie al funzionamento dell'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani»;

     b) «Contributi ad Enti locali, Associazioni e Cooperative giovanili per la realizzazione di interventi a favore dei giovani».

     2. Gli stanziamenti dei capitoli sopra indicati per il 1995 e gli anni successivi sono definiti in sede di approvazione della legge di bilancio di previsione della Regione Piemonte.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 1 marzo 2019, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 2007, n. 7.