Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 assistenza sociale |
Data: | 08/08/1984 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. La Regione Piemonte è autorizzata a corrispondere la somma di L. 2.000.000 annue per concorrere al mantenimento di Katia Airaudi, figlia di Eugenio, vigile del fuoco volontario, morto nello [...] |
Art. 2. All'onere di L. 2.000.000 per l'esercizio 1984 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante la riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del cap. [...] |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte |
§ 3.3.17 - Legge regionale 8 agosto 1984, n. 37. [1]
Mantenimento di Katia Airaudi, figlia di Eugenio, vigile del fuoco volontario, morto nello spegnimento di un incendio boschivo il 5 dicembre 1981.
(B.U. 14 agosto 1984, n. 33).
La Regione Piemonte è autorizzata a corrispondere la somma di L. 2.000.000 annue per concorrere al mantenimento di Katia Airaudi, figlia di Eugenio, vigile del fuoco volontario, morto nello spegnimento di un incendio boschivo il 5 dicembre 1981, fino al raggiungimento della maggiore età da parte della stessa e, comunque, fino al normale compimento degli studi universitari.
All'onere di L. 2.000.000 per l'esercizio 1984 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante la riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del cap. 1850 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e l'istituzione del capitolo n. 10840 con la denominazione «Mantenimento di Katia Airaudi, figlia di Eugenio, vigile del fuoco volontario, morto nello spegnimento di un incendio boschivo il 5 dicembre 1981» e con lo stanziamento di L. 2.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Agli oneri per gli esercizi finanziari 1985 e successivi si farà fronte con le rispettive leggi di bilancio.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio di previsioni dell'esercizio in corso.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Abrogata dall’art. 65 della