§ 3.3.7 - Legge regionale 26 marzo 1976, n. 15.
Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal D.P.R. 15-1-1972, n. 9, in materia di nomina dei Consigli di Amministrazione delle IPAB.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:26/03/1976
Numero:15


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare per le nomine, provvede a norma dell'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 alle nomine del Presidenti e dei membri di Consigli di [...]
Art. 2.      La Giunta regionale provvede a nominare, negli Enti di cui al precedente articolo 1, e sentita la Commissione consiliare per le nomine, i rappresentanti della Regione in sostituzione di quelli [...]
Art. 3.      La Presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi del 6° comma dell'articolo 45 [...]


§ 3.3.7 - Legge regionale 26 marzo 1976, n. 15. [1]

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal D.P.R. 15-1-1972, n. 9, in materia di nomina dei Consigli di Amministrazione delle IPAB.

(B.U. 6 aprile 1976, n. 14).

 

Art. 1.

     La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare per le nomine, provvede a norma dell'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 alle nomine del Presidenti e dei membri di Consigli di Amministrazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza, precedentemente demandate ai Prefetti o ad altri organi statali da singole disposizioni degli statuti o delle tavole di fondazione.

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale provvede a nominare, negli Enti di cui al precedente articolo 1, e sentita la Commissione consiliare per le nomine, i rappresentanti della Regione in sostituzione di quelli nominati dai Prefetti o da altri organi statali successivamente al 1° aprile 1972.

 

     Art. 3.

     La Presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi del 6° comma dell'articolo 45 dello Statuto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 65 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.