Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza ospedaliera |
Data: | 30/12/1974 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. (Classificazione delle spese e delle entrate degli Enti ospedalieri). |
Art. 3. (Criteri per la determinazione della quota di riparto). |
Art. 4. (Modalità per la determinazione dei costi fissi). |
Art. 5. (Modalità per la determinazione dei costi variabili). |
Art. 6. (Modalità per il finanziamento dei costi residui). |
Art. 7. (Altri elementi integrativi per il finanziamento). |
Art. 8. (Criteri per il finanziamento ad altri Enti). |
Art. 9. (Criteri per la formazione dei bilanci). |
Art. 10. (Procedura per il controllo sui bilanci). |
Art. 11. (Esercizio provvisorio degli Enti ospedalieri). |
Art. 12. (Modalità per l'integrazione dei bilanci). |
Art. 13. (Erogazione delle quote assegnate). |
Art. 14. (Disposizioni finanziarie e contabili). |
Art. 15. (Norma transitoria). |
Art. 16. (Disposizione finale). |
§ 3.2.3 – L.R. 30 dicembre 1974, n. 43. [1]
Norme per il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera.
(B.U. 31 dicembre 1974, suppl. n. 51).
Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è alimentato:
a) dalla quota annuale attribuita alla Regione del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui agli artt. 14 e 16 della legge 17.8.1974 n. 386;
b) dalle quote di degenza dovute da ricoverati non iscritti nei ruoli di cui all'art. 13 della legge 17.8.1974 n. 386, da ricoverati nelle sale separate di cui all'art. 47 del D.P.R. 27.3.1969 numero 130, dalle quote differenziali dovute da ricoverati in classi diverse;
c) dai proventi per prestazioni ambulatoriali, depurati dalle quote di spettanza dei sanitari;
d) dall'ammontare complessivo netto dei redditi derivanti dalle gestioni patrimoniali degli Enti ospedalieri;
e) dai proventi derivanti da azioni di rivalsa o surroga;
f) da eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione nella misura stabilita con la legge regionale.
Lo stanziamento assegnato ai sensi dell'art. 16 della legge 17.8.1974 n. 386, l'importo delle quote di cui alle suddette lettere b), c), d), e), f), viene ripartito tra gli enti ospedalieri sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 2 e successivi della presente legge.
In sede di ripartizione una quota del fondo sarà utilizzata per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione degli altri compiti connessi con il trasferimento alla Regione dell'assistenza ospedaliera.
Art. 2. (Classificazione delle spese e delle entrate degli Enti ospedalieri).
Le spese e le entrate degli Enti ospedalieri sono raggruppate nelle seguenti classi:
- classe 1° - Costi fissi;
- classe 2° - Costi variabili;
- classe 3° - Costi residui;
- classe 4° - Costi speciali
- classe 5° - Oneri compensativi delle entrate;
- classe 6° - Poste rettificative dei costi fissi;
- classe 7° - Poste rettificative dei costi variabili;
- classe 8° - Entrate detraibili;
- classe 9° - Entrate speciali.
Il piano dei conti per la redazione del bilancio di previsione degli Enti ospedalieri di cui all'allegato A della presente legge, definisce la classe di appartenenza per ciascun capitolo di bilancio.
Art. 3. (Criteri per la determinazione della quota di riparto).
La quota di riparto dello stanziamento di cui al 1° comma dell'art. 1 della presente legge è costituita dalla somma degli importi destinati al finanziamento dei:
a) costi fissi;
b) costi variabili;
c) costi residui;
d) costi speciali.
Per le voci di cui ai punti a) e b) devono essere portate in detrazione anche le poste rettificative ad esse imputabili.
Gli importi di cui ai punti a) e b) (previa detrazione di cui al comma precedente), c) e d), devono essere diminuiti delle entrate detraibili, al netto degli oneri compensativi ad esse imputabili nonché delle entrate speciali.
Art. 4. (Modalità per la determinazione dei costi fissi).
La misura della quota regionale per il finanziamento dei costi fissi è determinata in base al numero dei posti letto accertato annualmente per ciascun Ente ospedaliero moltiplicato per il relativo coefficiente.
La Giunta regionale determina i coefficienti annui relativi ai costi fissi, differenziati per le diverse divisioni.
Art. 5. (Modalità per la determinazione dei costi variabili).
La misura della quota regionale destinata al finanziamento dei costi variabili è stabilita in modo diverso per i degenti acuti e per gli altri ricoverati.
I Corrispondenti coefficienti sono determinati:
1) per gli acuti: in base ai parametri che la Giunta regionale fisserà annualmente tenendo conto del numero dei ricoverati, dell'indice di occupazione di posti letto e della durata media della degenza nonché dei ricoverati in specifiche divisioni;
2) per gli altri ricoverati: sulla base dei rispettivi costi riferiti ad una giornata di degenza, differenziati per le diverse categorie di ricoverati.
La quota regionale per il finanziamento dei costi variabili sarà individuata:
a) per i malati acuti moltiplicando il relativo coefficiente per il numero dei ricoveri;
b) per gli altri ricoverati moltiplicando il relativo coefficiente per il numero delle giornate di degenza.
Art. 6. (Modalità per il finanziamento dei costi residui).
La misura della quota regionale da destinare al finanziamento dei costi residui è determinata in base ad una percentuale, stabilita annualmente dalla Giunta regionale, che verrà applicata alla somma degli importi assegnati ai sensi dei precedenti artt. 4 e 5.
Art. 7. (Altri elementi integrativi per il finanziamento).
I coefficienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 e la percentuale di cui al precedente articolo 6 sono suscettibili di integrazioni con fattori correttivi in conseguenza della variazione dei costi derivanti dalla localizzazione territoriale dei singoli presidi ospedalieri e di altri elementi.
La determinazione dei coefficienti e dei fattori correttivi viene effettuata sulla base dei dati preventivi e dei consuntivi degli Enti ospedalieri, nonché mediante indagini campionarie atte a determinare il costo dell'assistenza ospedaliera.
Entro trenta giorni dalla data in cui viene comunicato l'importo dello stanziamento di cui all'art. 1 della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 20 della legge 17.4.1974, n. 386, determina la misura dei coefficienti e della percentuale previsti rispettivamente agli articoli 4, 5 e 6 e provvede all'assegnazione della quota di riparto spettante a ciascun Ente ospedaliero.
Art. 8. (Criteri per il finanziamento ad altri Enti).
Agli Enti ospedalieri di cui all'art. 65 della legge 12.2.1968, n. 132, nonché alle infermerie non erette in Enti ospedalieri, potrà essere assegnata una quota di riparto in base ai costi effettivi, qualora questi risultino inferiori a quelli espressi dai rispettivi coefficienti.
Art. 9. (Criteri per la formazione dei bilanci).
Entro il mese di ottobre l'Amministrazione regionale comunica a ciascun Ente ospedaliero la quota di riparto per l'anno successivo, calcolata sulla base dei criteri indicati ai precedenti articoli, ad esso attribuita in via provvisoria per il finanziamento dei costi correlativi.
Entro il mese di novembre gli Enti ospedalieri deliberano il bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'anno successivo, da redigersi secondo il piano dei conti e le modalità indicate nell'allegato A alla presente legge.
La quota di riparto indicata al primo comma del precedente articolo viene iscritta al capitolo 201.01.
L'eventuale eccedenza dei costi speciali rispetto alla somma delle entrate detraibili, al netto degli oneri compensativi ad esse imputabili, e delle entrate speciali, viene iscritta nella misura in cui tale eccedenza non sia finanziabile tramite la quota di riparto di cui al primo comma, al capitolo 304.01.
L'eventuale eccedenza delle entrate rispetto alle spese, viene iscritta al capitolo 614.01 «Fondi di riserva».
L'eventuale eccedenza della somma dei costi fissi, dei costi variabili e dei costi residui rispetto alla quota di riparto di cui al primo comma, viene iscritta al capitolo 201.01 bis, con oggetto «Quota di riparto integrativa gestione corrente».
E' escluso il ricorso a finanziamenti straordinari per conseguire il pareggio di bilancio.
Art. 10. (Procedura per il controllo sui bilanci).
Il bilancio deve essere sottoposto all'esame del competente Organo regionale di Controllo ai sensi dell'art. 16 della legge 12.2.1968, n. 132, ed una copia di esso deve essere trasmessa alla Giunta regionale.
L'Organo regionale di Controllo esaminerà i bilanci preventivi degli Enti ospedalieri sulla base della rispettiva «quota» assegnata, da parte dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 7 e delle eventuali assegnazioni integrative di cui all'art. 12 della presente legge.
Art. 11. (Esercizio provvisorio degli Enti ospedalieri).
Fino all'intervenuta esecutività delle deliberazioni di bilancio le Amministrazioni ospedaliere potranno impegnare e ordinare, per ogni mese o frazione di esso, spese correnti, nella misura di un dodicesimo della somma stanziata nel bilancio preventivo dell'esercizio precedente, oltre a quelle aventi carattere pluriennale.
Art. 12. (Modalità per l'integrazione dei bilanci).
Nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 9 della presente legge, l'ente ospedaliero allega al bilancio una relazione illustrativa del motivi che hanno determinato un'eccedenza di costi speciali rispetto alla somma delle entrate speciali e delle entrate detraibili, nonché il dettaglio analitico del programma e delle spese in conto capitale di cui ai capitoli costituenti le categorie 701, 702 e 703.
Nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 9 della presente legge, l'Ente ospedaliero deve elaborare un analitico programma di ristrutturazione dei servizi per la progressiva eliminazione delle cause che provocano costi di gestione superiori alla norma, al fine di pervenire, entro un determinato periodo di tempo, al contenimento del costo dell'assistenza prestata nei limiti della quota di riparto.
La Giunta regionale determina annualmente, vagliati tali programmi nei limiti di stanziamento disponibili, l'entità dell'eventuale quota di riparto integrativa alla luce del programma di cui ai precedenti commi.
Gli Enti ospedalieri devono presentare, allegata ai bilanci di previsione per gli esercizi interessati al programma di ristrutturazione, una relazione analitica dei provvedimenti adottati per l'attuazione del programma medesimo, dei risultati conseguiti e delle eventuali modifiche.
Art. 13. (Erogazione delle quote assegnate).
La Giunta regionale erogherà, entro il giorno 20 di ciascun mese, rate di acconti non superiori ad un dodicesimo delle quote attribuite in via provvisoria a ciascun ospedale.
Art. 14. (Disposizioni finanziarie e contabili).
Ai fini dell'attuazione della presente legge, la quota di riparto che risulterà assegnata alla Regione Piemonte sul fondo e di cui all'art. 14 del D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito nella
Nel corrispondente stato di previsione della spesa, saranno istituiti appositi capitoli per l'erogazione delle quote di riparto assegnate agli Enti ospedalieri, per le spese di cui all'art. 1 della presente legge.
Art. 15. (Norma transitoria).
In via transitoria la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprie deliberazioni, in attesa del riparto di cui all'art. 1 della presente legge, l'erogazione agli Enti ospedalieri di acconti mensili, nonché l'assunzione degli altri oneri di cui all'art. 1.
Art. 16. (Disposizione finale).
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1975. Ciascun Ente ospedaliero deve adottare la deliberazione concernente il bilancio di previsione per l'esercizio 1975 entro il 31 dicembre 1974.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della
[2] Così sostituito dall'art. 1 della