§ 3.1.102 - L.R. 4 luglio 2005, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:04/07/2005
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 3 della l.r 18/2004).
Art. 2.  (Modifica all’articolo 11 della l.r. 18/2004).
Art. 3.  (Modifica all’articolo 12 della l.r. 18/2004).


§ 3.1.102 - L.R. 4 luglio 2005, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20).

(B.U. 7 luglio 2005, n. 27).

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 3 della l.r 18/2004).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 18, è inserito il seguente:

“3 bis. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni provvedono, entro quindici giorni dall’inizio della detenzione, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip. Per i cani introdotti stabilmente da altre regioni già identificati con microchip i proprietari ed i detentori sono tenuti, entro lo stesso termine, alla segnalazione dell’acquisizione del cane al servizio veterinario dell’ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. I cani privi di identificazione non possono essere condotti a mostre, gare ed esposizioni.”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 18/2004).

     1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 18, è sostituito dal seguente:

“1. I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro il 31 dicembre 2005, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip.”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 18/2004).

     1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale del 19 luglio 2004, n. 18, è sostituito dal seguente:

“1. L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 3, commi 1, 3, 3 bis e 5, all’articolo 9, comma 1 ed all’articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00.”.