§ 3.1.97 - L.R. 9 febbraio 2004, n. 2.
Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:09/02/2004
Numero:2

§ 3.1.97 - L.R. 9 febbraio 2004, n. 2.

Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984).

(B.U. 12 febbraio 2004, n. 6).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 5, comma 1, della l.r. 55/1987).

     1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 55/1987 è sostituito dal seguente:

     “1. Oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale si identifica con la sede del laboratorio, a domanda possono essere autorizzati, con le procedure di cui alla presente legge e quali strutture decentrate, due punti prelievo, ovunque ubicati nel territorio della Regione.”.

 

Art. 2. (Modifiche di coordinamento).

     1. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 55/1987 è sostituito dal seguente:

     “2. L’autorizzazione all’attivazione dei punti di prelievo esterni al laboratorio è temporanea e può essere revocata con motivato provvedimento, informata la competente commissione consiliare”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 55/1987 è sostituito dal seguente:

     “3. Il direttore di cui al successivo articolo 10 è responsabile anche della funzionalità e organizzazione dei punti di prelievo dipendenti dal laboratorio, in ordine al corretto prelievo dei campioni, al loro adeguato e tempestivo trasporto, nonché alla sollecita consegna dei referti.”.

     3. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 55/1987 è sostituito dal seguente:

     “5. E’ consentito il prelievo a domicilio per pazienti impossibilitati ad aderire al laboratorio o ai punti di prelievo.”.

     4. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 55/1987 è sostituita dalla seguente:

     “c) la sede del laboratorio e degli eventuali punti di prelievo”.

     5. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 55/1987 è sostituita dalla seguente:

     “c) la sede e denominazione del laboratorio, nonché la sede degli eventuali punti di prelievo.”.