Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 09/02/2004 |
Numero: | 2 |
§ 3.1.97 - L.R. 9 febbraio 2004, n. 2.
Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984).
(B.U. 12 febbraio 2004, n. 6).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 5, comma 1, della
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della
“1. Oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale si identifica con la sede del laboratorio, a domanda possono essere autorizzati, con le procedure di cui alla presente legge e quali strutture decentrate, due punti prelievo, ovunque ubicati nel territorio della Regione.”.
Art. 2. (Modifiche di coordinamento).
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della
“2. L’autorizzazione all’attivazione dei punti di prelievo esterni al laboratorio è temporanea e può essere revocata con motivato provvedimento, informata la competente commissione consiliare”.
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della
“3. Il direttore di cui al successivo articolo 10 è responsabile anche della funzionalità e organizzazione dei punti di prelievo dipendenti dal laboratorio, in ordine al corretto prelievo dei campioni, al loro adeguato e tempestivo trasporto, nonché alla sollecita consegna dei referti.”.
3. Il comma 5 dell’articolo 5 della
“5. E’ consentito il prelievo a domicilio per pazienti impossibilitati ad aderire al laboratorio o ai punti di prelievo.”.
4. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 della
“c) la sede del laboratorio e degli eventuali punti di prelievo”.
5. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della
“c) la sede e denominazione del laboratorio, nonché la sede degli eventuali punti di prelievo.”.