§ 3.1.68 - Legge regionale 13 aprile 1995, n. 64.
Norme di salvaguardia per la programmazione sanitaria regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:13/04/1995
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Strumenti di programmazione.
Art. 2.  Rete ospedaliera.
Art. 3.  Organizzazione dei servizi di tutela della salute mentale.
Art. 4.  Piano di investimenti.
Art. 5.  Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 13, legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10.
Art. 6.  Norma transitoria.
Art. 7.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.68 - Legge regionale 13 aprile 1995, n. 64.

Norme di salvaguardia per la programmazione sanitaria regionale.

(B.U. 19 aprile 1995, n. 16, suppl.).

 

Art. 1. Strumenti di programmazione. [1]

 

     Art. 2. Rete ospedaliera. [1]

 

     Art. 3. Organizzazione dei servizi di tutela della salute mentale.

     1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, «Approvazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994/1996"», è costituito in ogni USL il dipartimento di salute mentale, eventualmente articolato in unità modulari. I servizi di diagnosi e cura psichiatrici, collocati in Aziende ospedaliere, fanno parte integrante dei dipartimenti di salute mentale in cui insistono territorialmente.

     2. E' abrogato l'articolo 36 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10.

     3. La Giunta Regionale dispone le direttive attuative inerenti le modalità organizzative dei dipartimenti di salute mentale, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 10/1995.

 

     Art. 4. Piano di investimenti. [1]

 

     Art. 5. Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 13, legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10.

     1. L'articolo 13, comma 13, della L.R. n. 10/1995, laddove riconosce ai membri del Collegio dei Revisori il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per i dirigenti regionali, è interpretato nel senso della rimborsabilità delle spese connesse al viaggio e quindi comprensive oltre che delle spese relative all'uso di un mezzo di trasporto, anche di quelle relative al vitto ed alloggio, se dovute ai sensi della normativa regionale di riferimento e nella misura dalla stessa stabilita.

 

     Art. 6. Norma transitoria. [1]

 

     Art. 7. Dichiarazione d'urgenza. [1]

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 12 dicembre 1997, n. 61.

[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 12 dicembre 1997, n. 61.

[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 12 dicembre 1997, n. 61.

[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 12 dicembre 1997, n. 61.

[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 12 dicembre 1997, n. 61.