Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 13/04/1995 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. Strumenti di programmazione. |
Art. 2. Rete ospedaliera. |
Art. 3. Organizzazione dei servizi di tutela della salute mentale. |
Art. 4. Piano di investimenti. |
Art. 5. Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 13, legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10. |
Art. 6. Norma transitoria. |
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.1.68 - Legge regionale 13 aprile 1995, n. 64.
Norme di salvaguardia per la programmazione sanitaria regionale.
(B.U. 19 aprile 1995, n. 16, suppl.).
Art. 1. Strumenti di programmazione. [1]
Art. 3. Organizzazione dei servizi di tutela della salute mentale.
1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, «Approvazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994/1996"», è costituito in ogni USL il dipartimento di salute mentale, eventualmente articolato in unità modulari. I servizi di diagnosi e cura psichiatrici, collocati in Aziende ospedaliere, fanno parte integrante dei dipartimenti di salute mentale in cui insistono territorialmente.
2. E' abrogato l'articolo 36 della
3. La Giunta Regionale dispone le direttive attuative inerenti le modalità organizzative dei dipartimenti di salute mentale, ai sensi dell'articolo 16 della
Art. 4. Piano di investimenti. [1]
Art. 5. Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 13,
1. L'articolo 13, comma 13, della
Art. 6. Norma transitoria. [1]
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza. [1]
[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della