§ 3.1.58 - Legge regionale 13 aprile 1992, n. 20.
Istituzione dell'anagrafe canina.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:13/04/1992
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. Le Unità Socio Sanitarie Locali (UU.SS.SS.LL.), i Comuni e le Comunità Montane, con la collaborazione delle associazioni di volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della [...]
Art. 2.      1. L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. in collaborazione con i Comuni e le Comunità Montane, secondo le disposizioni della presente [...]
Art. 3.      1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, devono provvedere alla iscrizione dei medesimi alla anagrafe canina regionale, entro il secondo mese di età o comunque entro sessanta [...]
Art. 4.      1. Entro quattro mesi dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere identificati con il codice assegnato all'atto della iscrizione, impresso con tatuaggio indelebile
Art. 5.      1. Le spese per gli interventi di tatuaggio eseguiti da veterinari liberi esercenti sono a carico del proprietario del cane
Art. 6.      1. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato dal detentore entro tre giorni agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio anziché alle UU.SS.SS.LL
Art. 7.      1. Dopo i termini previsti dagli articoli 3 e 4, i cani che non risultino censiti e tatuati devono essere coattivamente inseriti nell'anagrafe canina regionale. Le spese di iscrizione e [...]
Art. 8.      1. L'inosservanza agli obblighi fissati agli articoli 3 comma 1. e 4 comma 1. è punita con le sanzioni stabilite dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281


§ 3.1.58 - Legge regionale 13 aprile 1992, n. 20. [1]

Istituzione dell'anagrafe canina.

(B.U. 22 aprile 1992, n. 17).

 

Art. 1.

     1. Le Unità Socio Sanitarie Locali (UU.SS.SS.LL.), i Comuni e le Comunità Montane, con la collaborazione delle associazioni di volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, definiscono ed attuano iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo di cani.

     2. La presente legge, in applicazione al punto 1 dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, al fine di promuovere la protezione degli animali di affezione, favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e la tutela della salute pubblica, istituisce l'anagrafe canina.

 

     Art. 2.

     1. L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. in collaborazione con i Comuni e le Comunità Montane, secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dall'Assessorato regionale alla Sanità.

     2. Tutte le operazioni relative all'anagrafe canina regionale di cui agli articoli 3 e 4 sono obbligatorie e gratuite fatti salvi i casi in cui il proprietario ricorre, per l'intervento di tatuaggio, alla prestazione dei veterinari liberi esercenti.

 

     Art. 3.

     1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, devono provvedere alla iscrizione dei medesimi alla anagrafe canina regionale, entro il secondo mese di età o comunque entro sessanta giorni dall'inizio della detenzione.

     2. All'atto della iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica, su modello predisposto dall'Assessorato regionale alla Sanità, che dovrà riportare i seguenti dati:

     a) caratteristiche dell'animale;

     b) generalità complete ed indirizzo del proprietario o dell'Ente o ditta interessati;

     c) codice assegnato all'animale, comprendente numero della U.S.S.L., sigla della Provincia e numero progressivo.

     3. La scheda segnaletica viene consegnata in copia al proprietario o detentore e sarà inoltre utilizzata dal Servizio veterinario della U.S.S.L. per la registrazione degli interventi obbligatori di profilassi e polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

     4. I proprietari o detentori di cani sono tenuti a segnalare al servizio comunale che gestisce l'anagrafe canina regionale, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti di residenza.

 

     Art. 4.

     1. Entro quattro mesi dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere identificati con il codice assegnato all'atto della iscrizione, impresso con tatuaggio indelebile.

     2. Le operazioni di tatuaggio sono a cura dei Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. o di veterinari liberi esercenti appositamente autorizzati e devono essere eseguite:

     a) con metodi che non arrechino alcun danno all'animale;

     b) in modo che cifre e numeri risultino impressi in maniera chiara e leggibile per tutta la vita dell'animale sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro.

 

     Art. 5.

     1. Le spese per gli interventi di tatuaggio eseguiti da veterinari liberi esercenti sono a carico del proprietario del cane.

 

     Art. 6.

     1. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato dal detentore entro tre giorni agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio anziché alle UU.SS.SS.LL.

     2. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio.

     3. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati si deve provvedere alla individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale.

     4. I cani non tatuati, di età superiore a sei mesi ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti nella anagrafe canina regionale a spese del proprietario medesimo.

     5. Le spese di cattura e custodia del cane e di eventuali cure sono, in ogni caso, a carico del proprietario.

 

     Art. 7.

     1. Dopo i termini previsti dagli articoli 3 e 4, i cani che non risultino censiti e tatuati devono essere coattivamente inseriti nell'anagrafe canina regionale. Le spese di iscrizione e tatuaggio sono in questo caso a carico del proprietario.

 

     Art. 8.

     1. L'inosservanza agli obblighi fissati agli articoli 3 comma 1. e 4 comma 1. è punita con le sanzioni stabilite dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281.

     2. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui alla presente legge, omette di segnalare la cessione definitiva da morte dell'animale ovvero i cambiamenti di residenza entro i termini fissati all'articolo 3 comma 4. della legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.

     3. Il detentore di un cane che omette di denunciare lo smarrimento entro il termine fissato dall'articolo 6 comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 15 della L.R. 19 luglio 2004, n. 18.