§ 3.1.40 – L.R. 3 settembre 1986, n. 39.
Modifica alla Legge Regionale 27 ottobre 1982, n. 31 «Disciplina degli organi collegiali sanitari».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:03/09/1986
Numero:39


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Alle spese derivanti dal funzionamento degli organi di cui alla legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31, si provvede con le dotazioni finanziarie di cui al capitolo 10683 del bilancio 1986 e [...]


§ 3.1.40 – L.R. 3 settembre 1986, n. 39. [1]

Modifica alla Legge Regionale 27 ottobre 1982, n. 31 «Disciplina degli organi collegiali sanitari».

(B.U. 10 settembre 1986, n. 36).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     Alle spese derivanti dal funzionamento degli organi di cui alla legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31, si provvede con le dotazioni finanziarie di cui al capitolo 10683 del bilancio 1986 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

     Alla maggior spesa per il 1986, valutata in L. 90 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 10683 del bilancio 1986.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Il testo è riportato all'art. 11 della L.R. 27.10.1982, n. 31.