§ 3.1.35 - Legge regionale 25 novembre 1985, n. 63.
Norme integrative per la presentazione delle domande di registrazione di presidi socio-assistenziali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:25/11/1985
Numero:63


Sommario
Art. unico.      Le Unità Socio-Sanitarie Locali sono autorizzate ad accogliere, oltre il termine stabilito dall'art. 23 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 fino a trenta giorni dall'entrata in vigore [...]


§ 3.1.35 - Legge regionale 25 novembre 1985, n. 63. [1]

Norme integrative per la presentazione delle domande di registrazione di presidi socio-assistenziali.

(B.U. 4 dicembre 1985, n. 50).

 

     Art. unico.

     Le Unità Socio-Sanitarie Locali sono autorizzate ad accogliere, oltre il termine stabilito dall'art. 23 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 fino a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le domande di registrazione di presidi socio-assistenziali funzionanti alla data di entrata in vigore della succitata legge regionale, avanzate dai rispettivi Enti gestori.

     Restano fermi i termini previsti dall'articolo sopracitato per la registrazione, da parte delle Unità Socio-Sanitarie Locali, delle domande degli enti gestori le cui istanze siano pervenute entro i tempi precedentemente fissati.

     Le Unità Socio-Sanitarie Locali, in deroga a quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 23 della legge su menzionata, nel caso di incompletezza delle domande avanzate, invitano gli enti che avessero già presentato istanza per la registrazione dei loro presidi e quelli che la presenteranno nei termini previsti dalla presente legge a completare o a regolarizzare le stesse domande entro 45 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Nei quindici giorni successivi, nel caso di avvenuto completamento delle domande, le Unità Socio-Sanitarie Locali procederanno alla registrazione dei presidi. In caso contrario restituiranno la domanda motivando la non avvenuta registrazione.

     I provvedimenti di non accettazione delle domande per incompletezza o per irregolarità formali e della conseguente non registrazione, già assunti, sono sospesi fino al termine del periodo di 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e potranno essere cancellati in seguito all'eventuale positivo riesame delle domande conseguente al loro possibile completamento in tempi fissati.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 65 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.