§ 3.1.22 - Legge regionale 26 ottobre 1982 n. 30 - Riordino delle funzioni
in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:26/10/1982
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Esercizio delle funzioni).
Art. 2.  (Funzioni della Regione).
Art. 3.  (Beni e personale).
Art. 4.  (Trasferimento di funzioni).
Art. 5.  (Organi collegiali).
Art. 6.  (Vigilanza, ispezione e controllo).
Art. 7.  (Vigilanza sulle farmacie).
Art. 8.  (Provvedimenti in materia di farmacie).
Art. 9.  (Funzioni veterinarie).
Art. 10.  (Servizi veterinari).
Art. 11.  (Funzioni sovrazonali).
Art. 12.  (Assistenza zooiatrica).
Art. 13.  (Regolamento del Servizio veterinario).
Art. 14.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.1.22 - Legge regionale 26 ottobre 1982 n. 30 - Riordino delle funzioni

in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari.

(B.U. 3 novembre 1982 n. 44).

 

Art. 1. (Esercizio delle funzioni).

     Le funzioni amministrative in materia di:

     - igiene e sanità pubblica, ivi compresi i controlli e la vigilanza sull'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

     - vigilanza sulle farmacie e sulle professioni sanitarie;

     - igiene e polizia veterinaria;

     non espressamente attribuite allo Stato ed alla Regione, sono esercitate dai Comuni mediante le Unità Sanitarie Locali.

     Rientrano nelle funzioni di cui al precedente comma anche quelle delegate alle Regioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 23.12.1978, n. 833, e quelle già esercitate dai Medici e Veterinari provinciali, dalle Province, dagli Ufficiali sanitari e dai Veterinari comunali o consortili.

     I provvedimenti derivanti da poteri autorizzativi prescrittivi e di concessione nella materia sono di competenza del Sindaco, il quale, per l'attività istruttoria, si avvale dei servizi delle Unità Sanitarie Locali.

     Per le ordinanze di carattere contingibile e urgente, il Sindaco si avvale direttamente dei presidi delle Unità Sanitarie Locali, dandone avviso al Presidente del Comitato di Gestione.

     Il responsabile del Servizio di igiene pubblica e il responsabile del Servizio veterinario della Unità Sanitaria Locale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre a promuovere, ricorrendone i presupposti, l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza di carattere contingibile e urgente, provvedono nel contempo all'adozione degli interventi e delle necessarie misure di salvaguardia, dandone comunicazione al Presidente del Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale.

     I responsabili del Servizio di igiene pubblica e di quello veterinario delle Unità Sanitarie Locali mantengono gli opportuni raccordi con gli uffici sanitari di confine, ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. 31.7.80, n. 614.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione).

     Sono di competenza della Regione:

     a) l'emanazione di direttive regionali di indirizzo e coordinamento in materia;

     b) l'individuazione delle zone, anche ai sensi dell'articolo 2 della legge 5.3.1982, n. 62, per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e industriali e dei fanghi civili ed industriali;

     c) le funzioni esercitate dalla Commissione tecnica regionale di cui alle leggi regionali 8.11.1974, n. 32 e 22.6.1979, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) la nomina del C.R.I.A.P., ai sensi dell'articolo 5 della legge 13.7.1966, n. 615 e l'assegnazione dei Comuni alle zone di controllo ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge;

     e) [1];

     f) l'adozione, fatto salvo quanto disposto nell'art. 35 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 del tariffario per i servizi resi ai privati nell'ambito delle competenze igienistiche, veterinarie e medico legali;

     g) la disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza sulle istituzioni sanitarie, a carattere privato.

     Al Presidente della Giunta Regionale spetta, nelle materie di cui al I e II comma dell'articolo 1 della presente legge, l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia estesa alla regione o a parte del suo territorio comprendente più Comuni. L'esecuzione delle stesse è demandata ai Sindaci; in caso di inadempienza, nei termini previsti dalle ordinanze stesse, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di un Commissario per gli adempimenti prescritti.

     L'attività istruttoria, tecnica e amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni demandate per legge alla Regione e non trasferite o sub-delegate alle Unità Sanitarie Locali è espletata dagli uffici e servizi della Giunta Regionale che si avvale anche dei servizi e presidi delle Unità Sanitarie Locali.

 

     Art. 3. (Beni e personale).

     Sono trasferiti dagli Enti di appartenenza di cui al II comma dell'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833, al patrimonio dei Comuni in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali i beni mobili ed immobili ivi compresi i beni mobili registrati e le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle funzioni di cui al I e II comma dell'art. 1 della presente legge.

     E' altresì trasferito al Servizio Sanitario Nazionale, per l'iscrizione nel ruolo nominativo regionale di cui alla legge regionale 20.5.1980, n. 52, il personale dipendente dalla Regione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultando addetto alle funzioni di cui al I e II comma del precedente art. 1, ne faccia esplicita richiesta.

     Il personale di cui al II comma che non è trasferito alla Unità Sanitaria Locale viene assegnato, a richiesta dell'interessato, ad ufficio regionale del capoluogo di Provincia o di Comprensorio in cui presta servizio, anche in soprannumero.

     Al personale di cui al precedente comma è riconosciuto il diritto a richiedere il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1982.

     Il personale di cui ai precedenti II e IV comma è trasferito all'Unità Sanitaria Locale nel cui ambito insiste la sede di servizio cui trovasi assegnato, ovvero ad altra Unità Sanitaria Locale della stessa Provincia per la quale faccia espressa richiesta all'atto dell'istanza di trasferimento.

     Fino all'emanazione della legge regionale di cui all'art. 22 della legge 23.12.1978, n. 833, le strutture degli attuali Laboratori di igiene profilassi e dei Consorzi di profilassi e polizia veterinaria assumono funzioni di presidi multinazionali per gli ambiti territoriali già serviti e continuano a svolgere quale parte integrante dell'Unità Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale è ubicato il presidio o la struttura.

     I Consorzi che svolgevano funzioni sanitarie che, ai sensi della legge 23.12.1978, n. 833, rientrano nelle competenze della Unità Sanitaria Locale, qualora non siano stati formalmente sciolti, sono considerati tali dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La documentazione degli archivi degli uffici del Medico provinciale e del Veterinario provinciale, nonché quella attinente alle funzioni già esercitate dall'Ufficiale sanitario e Veterinario comunale e consortile sono trasferiti, entro e non oltre il 30.11.1982, a cura e sotto la diretta responsabilità del Medico provinciale Veterinario provinciale, degli Ufficiali sanitari e Veterinari condotti e consortili alle Unità Sanitarie Locali, secondo i criteri della competenza per territorio e della competenza istituzionale e funzionale.

     La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana specifiche direttive applicative.

 

     Art. 4. (Trasferimento di funzioni).

     Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica attribuite dalla legge in vigore alla competenza del Medico provinciale, del Veterinario provinciale, della Provincia, dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario comunale o consortile vengono esercitate dalle Unità Sanitarie Locali avvalendosi del Servizio di igiene pubblica, del Servizio veterinario, del Servizio di medicina legale e di tutti gli altri servizi funzionalmente competenti di cui all'art. 3 della legge regionale 22.5.1980, n. 60.

 

     Art. 5. (Organi collegiali).

     Sono soppresse le seguenti Commissioni.

     - la Commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza degli illegittimi di cui all'articolo 17 del R.D.L. 8.5.1927, n. 798; le funzioni relative sono svolte dai competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio;

     - la Commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private, di cui all'articolo 3 del D.P.R. 11.2.1961, n. 249;

     - la Commissione di cui all'articolo 8 della legge 2.4.1968, n. 475, le funzioni relative sono svolte dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale;

     - la Commissione provinciale per il risanamento del bestiame di cui all'art. 3 della legge 23.1.1968, n. 33, la Regione adotta i provvedimenti nelle materie già oggetto di esame da parte di detta Commissione, ai sensi della legge 9.6.1964, n. 615, su proposta delle Unità Sanitarie Locali, che devono preventivamente consultare le organizzazioni degli allevatori ed i rappresentanti delle Camere di Commercio.

     Nei Comitati, Commissioni e Collegi previsti dalla vigente legislazione i funzionari appartenenti ad Enti le cui funzioni sono state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale sono sostituiti con corrispondente personale delle Unità Sanitarie Locali.

     La designazione del personale delle Unità Sanitarie Locali negli organi collegiali di cui al comma precedente viene effettuata dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e secondo criteri di professionalità e competenza di cui alle indicazioni della legge regionale.

 

     Art. 6. (Vigilanza, ispezione e controllo).

     Per le attività di vigilanza, ispezione e controllo nella materia oggetto della presente legge, l'Unità Sanitaria Locale si avvale del proprio personale tecnico, assegnato ai servizi competenti per materia. Nell'esercizio delle proprie funzioni, tale personale riveste, ai sensi dell'art. 221 C.P.P., la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e dovrà essere dotato di opportuna tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente del Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale medesima.

     Fra il personale di cui al comma precedente il Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale sceglie, nel rispetto delle norme del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e dell'articolo 21 della legge 23.12.1978, n. 833, quello da assegnare alle funzioni di ispezione e controllo relative all'igiene e sicurezza del lavoro e ne trasmette l'elenco al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della determinazione da parte del Prefetto circa l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria per le funzioni previste dagli articoli 21 e 22 della legge 23.12.1978, n. 833.

 

     Art. 7. (Vigilanza sulle farmacie).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8. (Provvedimenti in materia di farmacie).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 9. (Funzioni veterinarie).

     Le funzioni dei servizi veterinari sono le seguenti:

     - profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia veterinaria;

     - ispezione e vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione, lavorazione, conservazione e distribuzione, sulle carni e su tutti gli alimenti e prodotti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario.

 

     Art. 10. (Servizi veterinari).

     L'esercizio delle funzioni di cui all'art. precedente avviene tramite il servizio veterinario, come individuato nella legge regionale 22.5.1980, n. 60, istituito presso ciascuna Unità Sanitaria Locale. Secondo le indicazioni della suddetta legge, il servizio veterinario della Unità Sanitaria Locale potrà articolarsi all'interno dell'organizzazione distrettuale dell'Unità Sanitaria Locale.

     Il Servizio veterinario e il Servizio di igiene pubblica operano in stretto collegamento.

     Il Servizio veterinario opera in aree omogenee di attività individuando, ai sensi del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, due aree funzionali così definite:

     a) sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

     b) igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale.

 

     Art. 11. (Funzioni sovrazonali).

     Per le prestazioni di maggiore complessità tecnica e di elevata qualificazione i servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali si avvalgono dei presidi multizonali, come richiamato al VI comma dell'articolo 3 della presente legge e dell'Istituto Zooprofilattico, ivi comprese le sue sezioni diagnostiche e periferiche.

 

     Art. 12. (Assistenza zooiatrica).

     I dipendenti del Servizio veterinario, in assenza di liberi professionisti nel territorio della Unità Sanitaria Locale, debbono garantire le prestazioni di urgenza richieste nell'interesse di terzi.

     Il Comitato di Gestione disciplina, secondo le indicazioni regionali, i rapporti con le attività di assistenza zooiatrica.

 

     Art. 13. (Regolamento del Servizio veterinario).

     Entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge, il Consiglio Regionale emana un apposito regolamento per il funzionamento del Servizio veterinario.

 

     Art. 14. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del quarto comma dell'art. 45 dello Statuto regionale.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 110 della L.R. 26 aprile 2000, n. 44.

[2] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 14 maggio 1991, n. 21.

[2] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 14 maggio 1991, n. 21.