Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 30/12/1981 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale concernente le procedure dei concorsi e dei trasferimenti del personale delle Unità Sanitarie Locali, è delegata alle stesse la selezione per [...] |
Art. 2. Ai fini di cui al precedente articolo sono da considerare disponibili i posti vacanti relativi alle qualifiche, già previste nell'ordinamento degli Enti e servizi il cui personale è stato [...] |
Art. 3. Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui all'art. 30 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per i criteri selettivi e le procedure di assunzione si fa riferimento al vigente [...] |
Art. 4. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche alle procedure avviate dalla Regione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. A tale fine le Unità Sanitarie Locali [...] |
§ 3.1.18 – L.R. 30 dicembre 1981, n. 58. [1]
Assunzione per chiamata diretta di speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari - Delega alle Unità Sanitarie Locali della selezione e delle procedure.
(B.U. 6 gennaio 1982 n. 1).
Fino all'entrata in vigore della normativa regionale concernente le procedure dei concorsi e dei trasferimenti del personale delle Unità Sanitarie Locali, è delegata alle stesse la selezione per l'assunzione per chiamata diretta del personale addetto a mansioni elementari prevista dall'art. 8 del
La delega comprende anche i provvedimenti relativi:
- alla indizione dell'avviso
- all'ammissione dei candidati
- alla nomina della commissione
- all'approvazione della graduatoria
- alla nomina dei vincitori
che sono di competenza del Comitato di Gestione.
Ai fini di cui al precedente articolo sono da considerare disponibili i posti vacanti relativi alle qualifiche, già previste nell'ordinamento degli Enti e servizi il cui personale è stato trasferito alle Unità Sanitarie Locali, riconducibili in base all'allegato n. 2 del
Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui all'art. 30 del
Le norme di cui alla presente legge si applicano anche alle procedure avviate dalla Regione ai sensi dell'art. 71 del
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della