§ 3.1.11 – L.R. 17 dicembre 1980, n. 86.
Norme straordinarie per la soppressione degli enti ospedalieri ed il trasferimento delle relative gestioni alle unità sanitarie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:17/12/1980
Numero:86


Sommario
Art. 1.      Limitatamente all'anno 1980 il bilancio preventivo degli enti ospedalieri con stabilimenti ubicati in diverse unità sanitarie locali è assunto e gestito dall'unità sanitarie locali è assunto e [...]
Art. 2.      La gestione del patrimonio degli enti ospedalieri non destinati ai servizi sanitari è affidata fino al 31.12.1980 all'unità sanitaria locale che ha assunto il bilancio dell'ente ospedaliero
Art. 3.      Qualora ad avvenuta soppressione dell'ente ospedaliero risulti omesso un provvedimento indispensabile per l'attuazione del trasferimento delle funzioni alla competente unità sanitaria locale e [...]
Art. 4.      In deroga all'art. 21 della legge regionale 12 agosto 1976, n. 42, qualora una unità sanitaria locale ometta o ritardi un atto indispensabile per l'assunzione delle funzioni proprie degli enti [...]


§ 3.1.11 – L.R. 17 dicembre 1980, n. 86. [1]

Norme straordinarie per la soppressione degli enti ospedalieri ed il trasferimento delle relative gestioni alle unità sanitarie locali.

(B.U. 24 dicembre 1980, n. 52).

 

     Art. 1.

     Limitatamente all'anno 1980 il bilancio preventivo degli enti ospedalieri con stabilimenti ubicati in diverse unità sanitarie locali è assunto e gestito dall'unità sanitarie locali è assunto e gestito dall'unità sanitaria locale nel cui territorio ha sede lo stabilimento principale dell'ente ospedaliero interessato.

     Le deliberazioni che comportano impegni di spesa non obbligatori relativi a stabilimenti ubicati in altra unità sanitaria locale vengono assunte sentita l'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento.

 

     Art. 2.

     La gestione del patrimonio degli enti ospedalieri non destinati ai servizi sanitari è affidata fino al 31.12.1980 all'unità sanitaria locale che ha assunto il bilancio dell'ente ospedaliero.

     Il risultato positivo della gestione del suddetto patrimonio sarà, a cura dell'unità sanitaria locale, versato all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Il risultato netto negativo della gestione del suddetto patrimonio sarà, a carico dell'unità sanitaria locale, trasferito a ciascun Comune competente sulla base del valore di ciascun bene, così come risulta dall'ultimo inventario dell'ente ospedaliero proprietario, per il ripianamento negli esercizi successivi.

     Gli atti di straordinaria amministrazione, relativi al suddetto patrimonio, vengono assunti previo parere vincolante del Comune destinatario del bene.

 

     Art. 3.

     Qualora ad avvenuta soppressione dell'ente ospedaliero risulti omesso un provvedimento indispensabile per l'attuazione del trasferimento delle funzioni alla competente unità sanitaria locale e per il trasferimento dei beni al Comune competente, il provvedimento verrà assunto dala Giunta Regionale con proprio atto.

 

     Art. 4.

     In deroga all'art. 21 della legge regionale 12 agosto 1976, n. 42, qualora una unità sanitaria locale ometta o ritardi un atto indispensabile per l'assunzione delle funzioni proprie degli enti ospedalieri o un Comune ometta o ritardi un atto indispensabile per l'assunzione dei beni degli enti ospedalieri alla data stabilita dalla Giunta Regionale, il Presidente della Giunta Regionale nomina un Commissario per l'espletamento dell'atto.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.