Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 20/05/1980 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. (Campo di applicazione della legge). |
Art. 2. (Compiti della Regione). |
Art. 3. (Compiti delle UU.SS.LL.). |
Art. 4. (Compiti di igiene pubblica della U.S.L.). |
Art. 5. (Obiettivi della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro). |
Art. 6. (Attività di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro). |
Art. 7. (Rapporti con i servizi sanitari aziendali). |
Art. 8. (Prestazioni). |
Art. 9. (Servizi multizonali). |
Art. 10. (Criteri di programmazione e di gestione dell'attività del servizio). |
Art. 11. (Strumenti informativi). |
Art. 12. (Finanziamento). |
Art. 13. (Norme transitorie). |
Art. 14. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 3.1.9 – L.R. 20 maggio 1980, n. 53. [1]
Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
(B.U. 28 maggio 1980, n. 22).
Art. 1. (Campo di applicazione della legge).
La presente legge fissa i princìpi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto, in particolare, dagli articoli 14, 20, 21 e 22 della legge 23.12.1978, n. 833, e ai sensi della legge regionale 21.1.1980, n. 3.
La Regione e le U.S.L. realizzano, per quanto di competenza, le attività di prevenzione e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, garantendo intese con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e promuovendo accordi con le associazioni imprenditoriali.
Art. 2. (Compiti della Regione).
La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro anche mediante appositi progetti-obiettivo nell'ambito del piano socio-sanitario triennale, fissando in tale contesto i princìpi per la pianificazione delle strutture territoriali e le relative misure finanziarie, nonché emanando norme di indirizzo su specifici problemi di attuazione e assicurando il coordinamento delle iniziative a livello regionale.
Art. 3. (Compiti delle UU.SS.LL.).
L'organizzazione e la gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro è attuata dalle UU.SS.LL. attraverso la utilizzazione integrata di tutti i servizi e presidi della U.S.L. e del relativo personale dipendente e convenzionato ai sensi dell'art. 47 e 48 della legge 23.12.1978, n. 833, nonché per mezzo dei presidi multizonali di cui all'art. 22 della citata legge 23.12.1978, n. 833.
Le UU.SS.LL. assicurano la partecipazione dei lavoratori e degli imprenditori alla formulazione dei programmi di intervento attraverso gli organi di partecipazione previsti dall'art. 18 della L.R. 21.1.1980, n. 3.
Art. 4. (Compiti di igiene pubblica della U.S.L.).
Alla prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro provvede il servizio di igiene pubblica della U.S.L., il quale ha tra i suoi compiti la direzione tecnica e il coordinamento di tutte le attività di prevenzione e tutela nel territorio dell'U.S.L.; la gestione delle attività stesse tramite le strutture e gli operatori presenti nel territorio, utilizzabili ai sensi della vigente normativa sull'ordinamento del personale del S.S.N., e di quella contenuta nelle convenzioni regionali uniche per la medicina generica e specialistica, nonché tramite operatori del servizio stesso.
L'attività di direzione e di coordinamento viene svolta nel quadro del programma dell'U.S.L. e garantendo la partecipazione delle istanze sociali, nonché l'integrazione con altri settori e servizi dell'U.S.L.
Art. 5. (Obiettivi della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro).
La prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro hanno i seguenti obiettivi:
a) garantire l'integrazione e il coordinamento di tutte le funzioni e le competenze attribuite in materia ai Comuni con quelle assegnate alle U.S.L. dalla citata legge 23.12.1978, n. 833;
b) indicare le misure idonee alla prevenzione e alla eliminazione dei fattori di rischio conseguenti alla progettazione, attuazione ed esercizio degli impianti produttivi, anche con riguardo ai fattori di nocività presenti nell'organizzazione del lavoro;
c) promuovere, verificare l'attuazione e controllare il rispetto delle specifiche norme a tutela della salute dei lavoratori, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché l'attuazione di tutte le misure volte a tutelare la salute, anche ai sensi dell'art. 9 della legge 20.5.1970, n. 300 sui diritti dei lavoratori;
d) garantire la partecipazione dei gruppi omogenei dei lavoratori alle attività di elaborazione e di indagine, anche allo scopo di promuoverne l'educazione sanitaria;
e) promuovere e coordinare le attività di ricerca finalizzate alla conoscenza e rimozione delle cause di nocività presenti nei luoghi di lavoro secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale e sulla base degli accordi stipulati con l'Università, ai sensi dell'art. 39 della legge 23.12.1978, n. 833.
Art. 6. (Attività di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro).
Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro sono quelle previste dall'art. 20 della legge 23.12.1978, n. 833 e, in particolare:
1) la individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti o mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'U.S.L., ai sensi della vigente normativa statale;
2) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento e le rappresentanze sindacali, fatta salva la tutela del segreto industriale ai sensi dell'art. 20, comma secondo della citata legge n. 833;
3) la prescrizione delle misure conseguenti alle attività ispettive di competenza delle U.S.L., ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 833;
4) indicazione delle altre misure idonee al risanamento dell'ambiente di lavoro;
5) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche, nonché i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
6) gli accertamenti sanitari sui lavoratori esposti ai fattori di rischio, ivi compresi quelli obbligatori ai sensi di legge;
7) la formulazione di pareri preventivi richiesti dai Comuni sui progetti di insediamenti industriali e sulle attività produttive in genere, nonché sulla ristrutturazione degli stessi, ai fini di appurarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori.
Alle UU.SS.LL. possono essere affidate, su richiesta delle aziende e dei lavoratori, indagini sanitarie periodiche previste dalla vigente legislazione.
Le UU.SS.LL. espletano tali indagini utilizzando in forma integrata i propri servizi e fondi secondo la normativa regionale concernente l'organizzazione della U.S.L.
Art. 7. (Rapporti con i servizi sanitari aziendali).
Il Comitato di gestione della U.S.L., in attuazione di specifica legislazione regionale e in riferimento alla legislazione statale in materia, verifica l'adozione anche da parte del servizi sanitari aziendali di criteri di priorità della metodologia e della standardizzazione degli interventi, degli strumenti informativi da usare, delle caratteristiche della elaborazione epidemiologica, della forma di comunicazione dei dati al servizio competente dell'U.S.L. e dei criteri di socializzazione degli stessi ai lavoratori.
Art. 8. (Prestazioni).
In attesa del piano socio-sanitario regionale, le attività di prevenzione e di medicina del lavoro vengono erogate a livello di distretto sanitario di base tramite gli operatori, dipendenti o convenzionati, che, nell'ambito delle loro competenze, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Le prestazioni specialistiche di prevenzione che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite direttamente dal servizio di igiene pubblica sono erogate da strutture tecniche di dimensioni multizonale secondo quanto previsto dal successivo articolo 9.
Art. 9. (Servizi multizonali).
Il piano socio-sanitario regionale, ai sensi dell'art. 22 della legge 23.12.1978, n. 833, individua i presidi multizonali di igiene e sanità pubblica in relazione alla ubicazione e consistenza degli impianti industriali e alla peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio.
I presidi multizonali di igiene e sanità pubblica così individuati operano quali supporti tecnici dei servizi di igiene pubblica delle UU.SS.LL. di riferimento e fanno parte integrante del servizio di igiene pubblica della U.S.L. nel cui territorio sono ubicati.
Il piano socio-sanitario regionale disciplina altresì l'ordinamento interno dei presidi multizonali di igiene e sanità pubblica in armonia con i princìpi della presente legge.
Il piano socio-sanitario regionale disciplina le modalità di utilizzazione e integrazione a livello di U.S.L. delle strutture attualmente operanti nel campo della prevenzione e igiene pubblica.
In attesa della individuazione dei presidi multizonali, le UU.SS.LL. si avvarranno delle strutture già dei Consorzi Provinciali antitubercolari, dei Laboratori di igiene e profilassi e degli altri servizi delle Amministrazioni provinciali, nonché di altre strutture operanti nel settore della prevenzione e sicurezza del lavoro, da utilizzare in regime di convenzione.
Art. 10. (Criteri di programmazione e di gestione dell'attività del servizio).
Fino all'approvazione del piano socio-sanitario triennale, l'attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro viene programmata dall'U.S.L., al fine di ordinare, a livello territoriale, le priorità degli interventi in modo da rispondere:
a) agli obblighi di legge;
b) alle richieste dei lavoratori e delle loro organizzazioni;
c) alle richieste delle aziende e delle loro associazioni.
Nell'ambito delle priorità di cui al precedente comma, vanno assicurati i seguenti adempimenti:
1) formulazione delle mappe di rischio;
2) raccolta e distribuzione dell'informazione relativa ai rischi e ai danni;
3) esecuzione di controlli sull'ambiente e di accertamenti sanitari di cui al precedente art. 6, 1° comma, punto 6 e al 2° comma dello stesso articolo.
Art. 11. (Strumenti informativi).
I servizi deputati alla prevenzione e medicina del lavoro, per l'esecuzione degli interventi utilizzano, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 27 della legge 23.12.1978, n. 833, oltre le attrezzature ed i mezzi idonei alla conoscenza delle condizioni ambientali e sanitarie, i seguenti strumenti informativi:
- mappe di rischio;
- registri dei dati ambientali e biostatistici; nonché:
- le denunce e il registro degli infortuni;
- libretti sanitari individuali;
- i risultati delle rilevazioni ambientali effettuate dai servizi aziendali e da istituti di parte;
- ogni altra informazione utile allo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge.
Art. 12. (Finanziamento).
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge regionale si provvede mediante l'utilizzo dei fondi di cui al cap. 10670 denominato «Erogazione agli Enti che gestiscono le funzioni sanitarie delle somme necessarie per le spese correnti» e al cap. 10680 denominato «Erogazione agli Enti che gestiscono le funzioni sanitarie per spese di investimenti».
Il riparto delle quote del fondo sanitario regionale alle U.S.L. di cui al precedente comma, sarà effettuato sulla base dei programmi risultanti dal piano socio-sanitario regionale.
In attesa del piano socio-sanitario regionale per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente legge la Regione provvede:
- fornendo alle U.S.L. la strumentazione idonea e necessaria allo svolgimento delle rilevazioni ambientali di base;
- finanziando l'esecuzione di interventi specifici sulla base dei programmi presentati dalle U.S.L.;
- pianificando l'accesso alle strutture integrative di cui all'art. 5, lettera e) della presente legge e ad altre strutture di carattere scientifico e di ricerca;
- organizzando opportune attività di formazione e qualificazione del personale secondo le esplicitazioni del piano annuale di formazione.
Art. 13. (Norme transitorie).
Gli Ispettorati del lavoro continueranno a svolgere i compiti propri in materia di prevenzione, igiene e controllo sullo stato di salute dei lavoratori fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle U.S.L., assicurando il rispetto delle direttive emanate dall'Amministrazione regionale, secondo quanto dispone l'articolo 5 del D.L. 30.12.1979, n. 663 convertito con modificazioni in legge 29.2.1980, n. 33.
Art. 14. (Dichiarazione d'urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore ll giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della