§ 3.1.5 – L.R. 13 gennaio 1978, n. 5.
Disciplina degli organi consultivi in materia di igiene e sanità.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:13/01/1978
Numero:5


Sommario
Art. 1.      A parziale modifica delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 11/2/1961, n. 257, la composizione e l'ordinamento del Consiglio provinciale di sanità sono regolati dalla Presente legge
Art. 2.      Le funzioni del Presidente del Consiglio provinciale di sanità sono attribuite, anziché al Prefetto, all'Assessore alla Sicurezza Sociale e Sanità della Regione o ad un membro del Consiglio [...]
Art. 3.      All'onere di spesa per il funzionamento del predetto organo, valutato in Lire 15.000.000 annue, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel Cap. n. 4240 dei relativi bilanci della Regione [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.1.5 – L.R. 13 gennaio 1978, n. 5. [1]

Disciplina degli organi consultivi in materia di igiene e sanità.

(B.U. 24 gennaio 1978, n. 4).

 

Art. 1.

     A parziale modifica delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 11/2/1961, n. 257, la composizione e l'ordinamento del Consiglio provinciale di sanità sono regolati dalla Presente legge.

 

     Art. 2.

     Le funzioni del Presidente del Consiglio provinciale di sanità sono attribuite, anziché al Prefetto, all'Assessore alla Sicurezza Sociale e Sanità della Regione o ad un membro del Consiglio provinciale di sanità, da lui delegato. I rappresentanti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.A.M. cessano di essere componenti del Consiglio provinciale di sanità.

     Il funzionamento del Consiglio è regolato dal D.P.R. 11/2/1961,n. 257.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

 

     Art. 3.

     All'onere di spesa per il funzionamento del predetto organo, valutato in Lire 15.000.000 annue, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel Cap. n. 4240 dei relativi bilanci della Regione Piemonte.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.