§ 2.9.12 - L.R. 26 marzo 2009, n. 9.
Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.9 atti amministrativi
Data:26/03/2009
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Diritto allo sviluppo portabile)
Art. 4.  (Documenti)
Art. 5.  (Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)
Art. 6.  (Adempimenti per la Regione)
Art. 7.  (Istruzione scolastica)
Art. 8.  (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
Art. 9.  (Fondo per lo sviluppo del software libero)
Art. 10.  (Disposizioni attuative)
Art. 11.  (Termini)
Art. 12.  (Relazione al Consiglio regionale)
Art. 13.  (Norma finanziaria)


§ 2.9.12 - L.R. 26 marzo 2009, n. 9.

Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione.

(B.U. 2 aprile 2009, n. 13)

 

Capo I.

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della legge)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, favorisce il pluralismo informatico, garantisce l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche e favorisce l'eliminazione di ogni barriera dovuta all'uso di standard non aperti.

2. La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software libero in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore) [1].

4. La Regione persegue la massima divulgazione dei propri programmi informatici sviluppati come software libero.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) licenza di software libero: una licenza di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo, la possibilità di accedere al codice sorgente completo. La licenza di software libero attribuisce altresì il diritto di studiare le funzionalità del codice sorgente, il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente, il diritto di apportare modifiche al codice sorgente nonché il diritto di distribuire pubblicamente il programma e il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero consente a chiunque riceve una copia del programma di usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia;

b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita alla lettera a);

c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;

d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti di cui alla lettera a);

e) formati di dati aperti: i formati di memorizzazione e interscambio di dati informatici le cui specifiche sono note e liberamente utilizzabili. I formati di dati aperti sono documentati in modo adeguato a consentire, senza restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione.

 

     Art. 3. (Diritto allo sviluppo portabile) [2]

1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario.

 

     Art. 4. (Documenti)

1. La Regione utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto e a formati aperti per la diffusione in formato elettronico di documenti soggetti all'obbligo di pubblicità nonché per garantire il diritto di accesso di cui alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) mediante scambio di dati in forma elettronica.

2. In caso di ricorso a formati proprietari, la Regione motiva le ragioni delle proprie scelte e rende disponibile anche una versione più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.

 

     Art. 5. (Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

1. La Regione, nel trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla Regione per il trattamento di dati personali e sensibili nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 sono conservati al fine di permetterne future verifiche riguardo al controllo degli standard di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 196/2003.

 

Capo II.

SOFTWARE LIBERO

 

     Art. 6. (Adempimenti per la Regione)

1. La Regione utilizza, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente. La disponibilità del codice sorgente consente alla Regione di modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze.

2. Fatte salve le soluzioni in uso alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i limiti di cui all'articolo 11, la Regione nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i programmi appartenenti alla categoria del software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza.

3. La Regione, in sede di acquisizione dei programmi informatici, effettua, in relazione alle proprie esigenze, una valutazione comparativa di tipo tecnico-economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato. La Regione tiene altresì in considerazione oltre al costo totale di possesso di ciascuna soluzione e al costo di uscita, anche il potenziale interesse di altre amministrazioni al riuso dei programmi informatici e la più agevole interoperatività.

4. La Regione quando utilizza un software proprietario motiva la ragione della scelta.

5. La Regione rende disponibili come software libero i programmi informatici sviluppati in base a proprie specifiche ed interamente finanziati con fondi pubblici.

 

Capo III.

PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO

 

     Art. 7. (Istruzione scolastica)

1. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e, nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, promuove forme di collaborazione per il recepimento nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici dei principi e del contenuto della presente legge, nell'ambito della progressiva informatizzazione dell'istruzione pubblica.

 

     Art. 8. (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. Il programma triennale della ricerca di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione) prevede il finanziamento di almeno un programma di ricerca sul software libero al fine di incentivare progetti da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

 

     Art. 9. (Fondo per lo sviluppo del software libero)

1. La Regione istituisce un fondo per lo sviluppo del software libero allo scopo di finanziare il programma di ricerca di cui all'articolo 8.

 

Capo IV.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

 

     Art. 10. (Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative in ambito informatico, stabilisce con deliberazione le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla legge e, annualmente, destina le necessarie risorse finanziarie.

2. Nella deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale:

a) definisce gli indirizzi per l'impiego ottimale del software libero e i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti;

b) individua i criteri tecnici per la predisposizione e l'acquisizione dei programmi informatici;

c) approva i criteri per la definizione dei contenuti contrattuali che devono obbligatoriamente prevedere:

1) la proprietà regionale dei programmi commissionati e sviluppati ad hoc;

2) la possibilità di un loro riuso;

3) il trasferimento della titolarità delle licenze d'uso dei programmi informatici così acquisiti ad altri soggetti.

3. La Giunta regionale fissa le condizioni per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo svolgimento dei progetti di cui all'articolo 8.

 

     Art. 11. (Termini)

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la Regione adegua le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 5.

2. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, gli enti dipendenti dalla Regione adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 4.

3. Entro tre anni dall'approvazione della presente legge, la Regione adegua le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all'articolo 6.

 

Capo V.

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 12. (Relazione al Consiglio regionale) [3]

1. La Giunta regionale con cadenza annuale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, illustrando l'andamento della spesa nel settore del software applicativo e di base, come definito all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), utilizzati dagli uffici e dagli enti, ripartita per ente e per tipo di software, libero o meno da licenze.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento delle imprese, degli enti pubblici e privati e degli istituti scolastici che favoriscono lo sviluppo del software libero, nell'esercizio finanziario 2009, all'istituzione di un fondo regionale, pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB08981 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB DB09011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

2. Per il biennio 2010-2011 si provvede alle spese di cui al comma 1, in termini di competenza, con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 2010, n. 122, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 2010, n. 122, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 111 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.