§ 2.9.11 - L.R. 4 marzo 2009, n. 6.
Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.9 atti amministrativi
Data:04/03/2009
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Sanzioni)
Art. 2.  (Misure di ripristino)
Art. 3.  (Procedure amministrative e contenzioso)


§ 2.9.11 - L.R. 4 marzo 2009, n. 6. [1]

Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce.

(B.U. 12 marzo 2009, n. 10)

 

Art. 1. (Sanzioni)

1. Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 24 febbraio 2009, n. 239-8808, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), modificati dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

2. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di aprire e coltivare cave comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 1.500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.

3. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di esercitare l'attività venatoria comportano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di tutela e gestione della fauna selvatica.
4. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettera c), della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di introdurre specie animali anche facenti parte della fauna autoctona, comportano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di tutela e gestione della fauna selvatica.

5. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e g), della normativa di cui al comma 1, relative ai divieti di alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali, di danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo fatte salve le normali operazioni connesse all'attività agricola, di esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada con l'esclusione delle biciclette nei percorsi autorizzati, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro.

6. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettere f) ed h), della normativa di cui al comma 1, relative a divieti di costruire e ampliare strade se non in funzione del mantenimento delle attività esistenti presenti sul territorio e della fruibilità della Riserva naturale speciale del Fondo Toce e alle norme relative ad interventi edilizi, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia di urbanistica.

7. Le violazioni all'articolo 3 della normativa di cui al comma 1, che disciplina l'accesso in determinate aree della riserva naturale speciale, comportano la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro.

8. Le violazioni all'articolo 4 della normativa di cui al comma 1, che disciplina la circolazione con mezzi motorizzati nella riserva naturale speciale, comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28.

9. Le violazioni all'articolo 5, comma 2 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di accensione di fuochi a meno di 50 metri dalle aree boscate, cespugliate o che ospitano vegetazione degli ambienti umidi, e comma 3 relativa al divieto di utilizzare barbecue al di fuori dei campeggi, delle aree private, sulle spiagge e nelle aree limitrofe comportano la sanzione amministrativa da 200,00 euro a 2.000,00 euro.

10. Le violazioni agli articoli 6, 7 e 8 della normativa di cui al comma 1, in materia di tutela della flora spontanea, di tutela della fauna minore e di raccolta, asportazione e detenzione di prodotti del sottobosco, comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 38 della l.r. 32/1982.

11. Le violazioni all'articolo 8 della normativa di cui al comma 1, in materia di raccolta, asportazione e detenzione di funghi, comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3.

12. Le violazioni all'articolo 9 della normativa di cui al comma 1, che limita l'utilizzo della viabilità interna, ad eccezione delle strade pubbliche e degli accessi alle abitazioni e ad altri insediamenti esistenti, ai mezzi per gli interventi agricoli e selvicolturali, ai veicoli di soccorso e di servizio dell'ente di gestione, comportano la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro.

13. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 10 relativa al divieto di abbandono, deposito incontrollato ed immissione di rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi genere sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee e di dispersione sul terreno di resti di film plastico da pacciamatura impiegato nelle colture floricole, comportano l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

14. Le violazioni all'articolo 11, comma 1 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di apporre elementi o strutture di tipo pubblicitario al di fuori degli spazi appositamente individuati, salvo le esclusioni ivi previste e comma 2 che prevede che l'installazione di qualsiasi elemento e struttura di tipo pubblicitario è soggetta al parere favorevole dell'ente di gestione, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro.

15. Le violazioni all'articolo 12 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di introdurre da parte di privati sull'intero territorio della riserva naturale speciale di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo idoneo all'uccisione o alla cattura della fauna, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da 200,00 euro a 2.000,00 euro ed il sequestro dell'arma.

16. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 13 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di atterraggio o sorvolo a bassa quota dell'area protetta con qualsiasi mezzo con o senza motore, ad eccezione dei mezzi di soccorso, vigilanza, antincendio, delle pubbliche amministrazioni in servizio o autorizzati dall'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, comportano la sanzione amministrativa da 200,00 euro a 2.000,00 euro.

17. Le violazioni all'articolo 14 della normativa di cui al comma 1, che disciplina l'attività di navigazione comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 26 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali).

18. Le violazioni all'articolo 15 della normativa di cui al comma 1, che disciplina la realizzazione di pontili e ormeggi comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 26 della l.r. 2/2008.

19. Le violazioni all'articolo 16 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di arrecare disturbo alla quiete comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

20. Le violazioni agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della normativa di cui al comma 1, che disciplinano le attività edilizie ed urbanistiche, gli interventi di modificazione e trasformazione del territorio comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in materia.

21. Le violazioni all'articolo 27 della normativa di cui al comma 1, in materia di inquinamento luminoso comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche).

22. Le violazioni agli articoli 28, 29 e 30 della normativa di cui al comma 1, in materia di gestione del patrimonio forestale comportano le sanzioni amministrative previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale (PMPF) vigenti per il territorio della Provincia Verbano Cusio Ossola.

23. Le violazioni all'articolo 31, comma 1 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di effettuare trattamenti delle colture floricole e di quelle da frutto coi fitofarmaci di classe tossicologica T + e T comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 2.000,00 euro.

24. Le violazioni all'articolo 31, comma 2 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di effettuare trattamenti sulle colture da legno e su tutte le altre colture con fitofarmaci classe T+, T e Xn ad eccezione di interventi localizzati comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 2.000,00 euro.

25. Le violazioni all'articolo 35 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di danneggiamento di beni di proprietà dell'Ente di gestione della riserva naturale speciale, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da 200,00 euro a 2.000,00 euro.

26. L'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo è affidato ai soggetti individuati all'articolo 37 della normativa contenuta nel Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce.

 

     Art. 2. (Misure di ripristino)

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano, laddove possibile, il ripristino, a cura ed in danno del responsabile, della situazione pregressa in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia Verbano Cusio Ossola previo parere dell'Ente di gestione della riserva naturale speciale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono inoltre essere disposte misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino.

3. È comunque fatta salva la possibilità da parte della Provincia Verbano Cusio Ossola di ordinare il risarcimento per equivalente. La somma è determinata previa perizia di stima.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla notifica del verbale riportante l'oggetto della violazione.

5. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

6. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e nelle modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, la Provincia Verbano Cusio Ossola provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.

7. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 6 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.

 

     Art. 3. (Procedure amministrative e contenzioso)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte sul bilancio della Provincia Verbano Cusio Ossola in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate per l'anno corrente, e nei capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per i danni di cui all'articolo 2 sono computate al bilancio della Provincia Verbano Cusio Ossola soggetto gestore del sito di importanza comunitaria e destinate alla riduzione dei luoghi e delle cose danneggiate nel pristino stato, salvo che il danneggiante non vi abbia provveduto personalmente.

4. Il pagamento delle somme di cui al presente articolo non costituisce titolo per la cessione al trasgressore delle cose danneggiate.


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.