Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 enti strumentali |
Data: | 06/08/2001 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Disposizione finanziaria). |
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.8.79 – L.R. 6 agosto 2001, n. 17. [1]
Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Società CONSEPI S.p.A..
(B.U. 8 agosto 2001, n. 32)
Art. 1. (Finalità).
1. Al fine di assicurare a CONSEPI S.p.A. la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione dei progetti indispensabili al rilancio della Società , la Regione Piemonte sottoscrive, in misura proporzionalmente non superiore alla quota azionaria posseduta ed in adesione al deliberato aumento del capitale sociale da lire 8.032 milioni a lire 13.032 milioni, un numero di nuove azioni di importo complessivo massimo di lire 3.218 milioni.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari a dare attuazione a quanto previsto al comma 1.
Art. 2. (Disposizione finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.218 milioni ripartita nella misura di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 2001 e di lire 1.218 milioni per l'anno finanziario 2002.
2. All'onere relativo all'esercizio 2001 si provvede mediante stanziamento di 2.000 milioni nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, istituendo il capitolo con denominazione "Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della CONSEPI S.p.A.". La copertura di tale spesa è assicurata dallo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 27170.
3. All'onere relativo all'esercizio 2002 si provvede con variazione al bilancio pluriennale 2001-2003 mediante stanziamento di lire 1.218 milioni sul capitolo di nuova istituzione con denominazione "Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della CONSEPI S.p.A.", la cui copertura finanziaria è assicurata dalle somme iscritte al capitolo 27170 del bilancio pluriennale.
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della