Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 enti strumentali |
Data: | 24/03/2000 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Modalità di partecipazione). |
Art. 3. (Informazione e vigilanza). |
Art. 4. (Disposizioni finanziarie). |
§ 2.8.76 - Legge regionale 24 marzo 2000, n. 29.
Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Monterosa 2000 S.p.A..
(B.U. 29 marzo 2000, n. 13 - Suppl. n. 2).
Art. 1. (Finalità).
1. Allo scopo di favorire la valorizzazione turistica ed economica della Valsesia mediante l'impiego di investimenti idonei a consentirne il rilancio dell'offerta sciistica, la Regione partecipa, con le modalità di cui all'articolo 2, alla società per azioni Monterosa 2000 con sede in Alagna Valsesia.
2. Monterosa 2000 S.p.A. ha quale principale oggetto sociale la realizzazione di iniziative ed interventi che, nell'ambito della promozione dello sviluppo economico e sociale della Valsesia, potenzino e sviluppino le attività e i servizi comunque collegati, od utili, all'espansione del settore turistico - ricettivo.
Art. 2. (Modalità di partecipazione).
1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge la Regione si avvale dell'Istituto finanziario piemontese - Finpiemonte S.p.A. - attuale azionista della Monterosa 2000 S.p.A. A tal fine la Regione mette a disposizione una somma di lire 5 miliardi affinché Finpiemonte S.p.A., anche in tempi diversi, sottoscriva in nome e per conto proprio, nuove azioni emesse dalla Monterosa 2000 S.p.A. che rappresentino, al termine dell'operazione di ricapitalizzazione, non più del 30 per cento del capitale sociale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, mediante apposito regolamento negoziale, una disciplina dei rapporti con Finpiemonte S.p.A. che, pur salvaguardando l'esigenza di piena autonomia gestionale della partecipazione, valga a garantire il punto di vista regionale relativamente agli argomenti elencati all'articolo 2365 del codice civile.
3. Nell'ambito del complessivo assetto negoziale di cui al comma 2, la Regione garantisce a Finpiemonte S.p.A. la disponibilità gratuita dei mezzi finanziari occorrenti per l'accrescimento della partecipazione prevedendone, nel contempo, la restituzione allo scioglimento della società; eventuali plusvalenze o minusvalenze patrimoniali, accertate in sede di liquidazione societaria, saranno rispettivamente a beneficio o ad onere del patrimonio regionale.
4. Il sopraddetto limite del 30 per cento si applica esclusivamente alla partecipazione societaria acquisita con i fondi stanziati dalla presente legge fermo rimanendo che la misura della partecipazione complessiva dovrà trovare concorde definizione.
Art. 3. (Informazione e vigilanza).
1. L'andamento della gestione sociale della Monterosa 2000 S.p.A. costituisce, annualmente, oggetto di informativa alla Commissione consiliare competente da parte del Presidente della Giunta, il quale riferisce anche sulla congruenza della stessa in termini di economicità e di rispondenza alle finalità di cui all'articolo 1.
Art. 4. (Disposizioni finanziarie).
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 2000 la spesa di lire 5 miliardi.
2. All'onere relativo si provvede mediante stanziamento di pari importo su nuovo capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000, da prevedersi nella relativa legge di bilancio e denominato: "Conferimento di quota per l'incremento della partecipazione di Finpiemonte S.p.A. nella Monterosa 2000 S.p.A.", nonché mediante identica riduzione delle somme iscritte al capitolo 27170.