§ 2.8.61 – L.R. 17 luglio 1996, n. 45.
Sottoscrizione del quarto aumento di capitale della S.I.T.O. S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:17/07/1996
Numero:45


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di conservare alla Regione la propria quota di partecipazione nella S.I.T.O. S.p.A., la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere numero 8.800 nuove azioni della società stessa, [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, è autorizzata, per l'esercizio 1996, la spesa di L. 880 milioni.
Art. 3.      1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 2, è autorizzata, per l'esercizio 1996, una spesa fino a L. 100 milioni.


§ 2.8.61 – L.R. 17 luglio 1996, n. 45. [1]

Sottoscrizione del quarto aumento di capitale della S.I.T.O. S.p.A.

(B.U. 24 luglio 1996, n. 30).

 

Art. 1.

     1. Al fine di conservare alla Regione la propria quota di partecipazione nella S.I.T.O. S.p.A., la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere numero 8.800 nuove azioni della società stessa, del valore nominale di L. 100 mila cadauna, emesse in esecuzione dell'aumento di quel capitale sociale, da L. 8 miliardi a L. 10 miliardi.

     2. Al fine di mantenere all'azionariato pubblico la maggioranza del capitale sociale, la Giunta è altresì autorizzata ad esercitare il diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto societario acquistando fino a numero 1.000 azioni, che le Ferrovie dello Stato lasciassero eventualmente inoptate.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, è autorizzata, per l'esercizio 1996, la spesa di L. 880 milioni.

     2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante la riduzione di L. 880 milioni, in termini di competenza e di cassa, della dotazione del capitolo numero 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo, con la denominazione: «Oneri relativi all'acquisto di nuove azioni della S.I.T.O. S.p.A.» con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di L. 880 milioni.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 2, è autorizzata, per l'esercizio 1996, una spesa fino a L. 100 milioni.

     2. All'onere derivante dalla facoltà dell'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'articolo 1, comma 2, si farà fronte mediante l'ulteriore riduzione fino a L. 100 milioni, in termini di competenza e di cassa, della dotazione del capitolo numero 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo, con la denominazione: «Oneri relativi all'acquisto di azioni inoptate della S.I.T.O. S.p.A.» con una dotazione, in termini di competenza e di cassa, fino a L. 100 milioni.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.