§ 2.8.57 – L.R. 7 aprile 1994, n. 2.
Fusione tra la S.I.To. S.p.A. e la So.Co.Tras. S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:07/04/1994
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. Per consentire la riconduzione ad unità della gestione dell'Interporto di Torino e dello sviluppo degli investimenti pubblici e privati in quella infrastruttura, la Giunta Regionale è [...]


§ 2.8.57 – L.R. 7 aprile 1994, n. 2. [1]

Fusione tra la S.I.To. S.p.A. e la So.Co.Tras. S.p.A.

(B.U. 13 aprile 1994, n. 15).

 

Art. 1.

     1. Per consentire la riconduzione ad unità della gestione dell'Interporto di Torino e dello sviluppo degli investimenti pubblici e privati in quella infrastruttura, la Giunta Regionale è autorizzata a proporre la fusione, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile, tra la Società Interporto di Torino (S.I.To.) S.p.A. e la Società Coordinamento Trasporti (So.Co.Tras.) S.p.A. entrambe a partecipazione regionale, mediante l'incorporazione della So.Co.Tras. S.p.A. nella S.I.To. S.p.A., sulla base di un progetto di fusione predisposto, ai sensi dell'articolo 2501 bis del Codice Civile, dagli amministratori delle società stesse.

     2. La Giunta Regionale comunica alla competente Commissione permanente del Consiglio Regionale le linee del progetto di fusione, preventivamente alla formalizzazione della relativa proposta alle Assemblee straordinarie delle società, ai sensi dell'articolo 2502 del Codice Civile.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.